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<blockquote data-quote="GIANLUCA69" data-source="post: 97595" data-attributes="member: 38325"><p>riguardo alla morosità pregressa, se nel contratto non viene specificato che ciascun conduttore è debitore solo in misura della sua quota, si ha solidarietà tra condebitori e, quindi, nei confronti di ciascuno puoi pretendere l'adempimento per la totalità, eventualmente ricorrendo allo sfratto per morosità; in tal caso non occorre alcuna modifica contrattuale neppure per la riscossione dei canoni ancora da maturare; viceversa -obbligazione parziaria- potrai pretenderne l'adempimento solo nei confronti del conduttore moroso e per l'avvenire rinegoziare eventualmente il canone con i rimanenti conduttori i quali, comunque, salvo diverso accordo, non potranno essere tenuti a pagare se non nei limiti della loro quota; riguardo alla disdetta è possibile, entro sei mesi dalla scadenza del primo quadriennio, se sussiste una delle ipotesi tassative previste all'art. 3, co. 1, l. 431/1998 o, entro sei mesi dalla scadenza del secondo quadriennio, semplicemente comunicando la volontà di non voler rinnovare per altri quattro anni; ricordati che le cause in materia di locazione sono soggette a previa mediazione obbligatoria; ciao!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="GIANLUCA69, post: 97595, member: 38325"] riguardo alla morosità pregressa, se nel contratto non viene specificato che ciascun conduttore è debitore solo in misura della sua quota, si ha solidarietà tra condebitori e, quindi, nei confronti di ciascuno puoi pretendere l'adempimento per la totalità, eventualmente ricorrendo allo sfratto per morosità; in tal caso non occorre alcuna modifica contrattuale neppure per la riscossione dei canoni ancora da maturare; viceversa -obbligazione parziaria- potrai pretenderne l'adempimento solo nei confronti del conduttore moroso e per l'avvenire rinegoziare eventualmente il canone con i rimanenti conduttori i quali, comunque, salvo diverso accordo, non potranno essere tenuti a pagare se non nei limiti della loro quota; riguardo alla disdetta è possibile, entro sei mesi dalla scadenza del primo quadriennio, se sussiste una delle ipotesi tassative previste all'art. 3, co. 1, l. 431/1998 o, entro sei mesi dalla scadenza del secondo quadriennio, semplicemente comunicando la volontà di non voler rinnovare per altri quattro anni; ricordati che le cause in materia di locazione sono soggette a previa mediazione obbligatoria; ciao! [/QUOTE]
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