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Molestie da parte del condomino del piano superiore al mio : il suo cane fa i bisogni nel balcone
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Testo
<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 337441" data-attributes="member: 15764"><p>non è vero. Certo che bisogna essere decisi ed essere disposti ad anticipare diversi soldi che forse non rientreranno tutti. La procedura l'ho già scritta.</p><p>Non so quale ufficio della ASL tu abbia contattato: sta di fatto che a fronte di una segnalazione di una probabile situazione che vìola gli standard igienico sanitari, se l'ASL non fa un sopralluogo e non interviene su chi causa il disagio igienico, va fatta una denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti d'ufficio (art. 328 C.P.) indirizzata al direttore della ASL di competenza territoriale. Quando, entro 4/5 giorni lavorativi, questo dirigente verrà chiamato in procura e quando saprà il motivo della convocazione e della denuncia che pende sul suo capo, dopo essere ritornato in ufficio alzerà la cornetta del telefono e comincerà un giro di telefonate per cui in brevissimo tempo uscirà qualche tecnico della ASL, magari accompagnato da una pattuglia della Polizia Municipale. Così avrai il tuo sospirato verbale della ASL che certificherà che il tuo balcone è lordato con l'urina e gli escrementi del cane del piano di sopra. Questo non ti esime dal far redigere una perizia tecnica dove si dimostri che i campioni biologici che si trovano sul tuo balcone appartengono allo stesso animale.</p><p>Dopo di che parti con una bella denuncia nei confronti del proprietario del cane.</p><p><strong>Dispositivo dell'art. 639 Codice penale</strong></p><p>Fonti → Codice penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio → Capo I - Dei <strong>delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone</strong></p><p><strong>Chiunque</strong>, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o <strong>imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, <u>a querela della persona offesa</u>, con la multa fino a centotre euro.</strong></p><p>Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro.</p><p>Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.</p><p>Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.</p><p><strong>Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 337441, member: 15764"] non è vero. Certo che bisogna essere decisi ed essere disposti ad anticipare diversi soldi che forse non rientreranno tutti. La procedura l'ho già scritta. Non so quale ufficio della ASL tu abbia contattato: sta di fatto che a fronte di una segnalazione di una probabile situazione che vìola gli standard igienico sanitari, se l'ASL non fa un sopralluogo e non interviene su chi causa il disagio igienico, va fatta una denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti d'ufficio (art. 328 C.P.) indirizzata al direttore della ASL di competenza territoriale. Quando, entro 4/5 giorni lavorativi, questo dirigente verrà chiamato in procura e quando saprà il motivo della convocazione e della denuncia che pende sul suo capo, dopo essere ritornato in ufficio alzerà la cornetta del telefono e comincerà un giro di telefonate per cui in brevissimo tempo uscirà qualche tecnico della ASL, magari accompagnato da una pattuglia della Polizia Municipale. Così avrai il tuo sospirato verbale della ASL che certificherà che il tuo balcone è lordato con l'urina e gli escrementi del cane del piano di sopra. Questo non ti esime dal far redigere una perizia tecnica dove si dimostri che i campioni biologici che si trovano sul tuo balcone appartengono allo stesso animale. Dopo di che parti con una bella denuncia nei confronti del proprietario del cane. [B]Dispositivo dell'art. 639 Codice penale[/B] Fonti → Codice penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare → Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio → Capo I - Dei [B]delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone Chiunque[/B], fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o [B]imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, [U]a querela della persona offesa[/U], con la multa fino a centotre euro.[/B] Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro. Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio. [B]Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.[/B] [/QUOTE]
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