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Morte o abbandono di uno dei due locatari
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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 217099" data-attributes="member: 15253"><p>Beh, certamente è così. Ma oltre ad avere l'effettiva dimora abituale in una data abitazione, bisogna "averne titolo" per poter ottenere l'iscrizione anagrafica.</p><p>No.</p><p>Stai confondendo il diritto a ottenere l'iscrizione anagrafica (che non è subordinato a un tempo minimo di permanenza nell'abitazione in cui si stabilisce la residenza), con l'esercizio del diritto di voto per le elezioni in quella regione.</p><p>Ai sensi del D. Lgs. n. 320/1994 (art. 5 e segg.), come modificato dal D. Lgs. n. 141/2007, nei comuni della Repubblica è istituita la lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della regione Valle d’Aosta.</p><p>Sono infatti elettori del Consiglio regionale della Valle d’Aosta i cittadini che alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono in Valle d’Aosta ininterrottamente <u>da un anno</u>. I cittadini che trasferiscono la residenza nella regione Valle d’Aosta, cancellati dalle liste elettorali del comune di emigrazione, restano iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di emigrazione fino al compimento del periodo residenziale previsto (un anno). Gli elettori iscritti nella lista aggiunta hanno diritto di esercitare il voto per le elezioni del consiglio regionale o provinciale che si dovessero svolgere nel comune in cui sono iscritti nella lista aggiunta. I cittadini iscritti nella lista aggiunta ne vengono cancellati quando hanno maturato nell’ambito della regione Val d’Aosta il prescritto periodo residenziale, oppure quando, prima di averlo maturato, hanno ulteriormente trasferito la residenza dal territorio regionale in un qualsiasi altro comune della Repubblica.</p><p>Esiste tale diritto, a condizione che i conviventi more uxorio abbiano avuto figli. La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 404/1988, ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi sia prole (naturale)".</p><p>Nota: ho messo "naturale" tra parentesi, perché se quella sentenza fosse emessa oggi, quella parola non sarebbe stata usata.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 217099, member: 15253"] Beh, certamente è così. Ma oltre ad avere l'effettiva dimora abituale in una data abitazione, bisogna "averne titolo" per poter ottenere l'iscrizione anagrafica. No. Stai confondendo il diritto a ottenere l'iscrizione anagrafica (che non è subordinato a un tempo minimo di permanenza nell'abitazione in cui si stabilisce la residenza), con l'esercizio del diritto di voto per le elezioni in quella regione. Ai sensi del D. Lgs. n. 320/1994 (art. 5 e segg.), come modificato dal D. Lgs. n. 141/2007, nei comuni della Repubblica è istituita la lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della regione Valle d’Aosta. Sono infatti elettori del Consiglio regionale della Valle d’Aosta i cittadini che alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono in Valle d’Aosta ininterrottamente [U]da un anno[/U]. I cittadini che trasferiscono la residenza nella regione Valle d’Aosta, cancellati dalle liste elettorali del comune di emigrazione, restano iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di emigrazione fino al compimento del periodo residenziale previsto (un anno). Gli elettori iscritti nella lista aggiunta hanno diritto di esercitare il voto per le elezioni del consiglio regionale o provinciale che si dovessero svolgere nel comune in cui sono iscritti nella lista aggiunta. I cittadini iscritti nella lista aggiunta ne vengono cancellati quando hanno maturato nell’ambito della regione Val d’Aosta il prescritto periodo residenziale, oppure quando, prima di averlo maturato, hanno ulteriormente trasferito la residenza dal territorio regionale in un qualsiasi altro comune della Repubblica. Esiste tale diritto, a condizione che i conviventi more uxorio abbiano avuto figli. La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 404/1988, ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi sia prole (naturale)". Nota: ho messo "naturale" tra parentesi, perché se quella sentenza fosse emessa oggi, quella parola non sarebbe stata usata. [/QUOTE]
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