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Muro condominiale pericolante
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 467109" data-attributes="member: 15253"><p>La fattispecie prevista dall'art. 887 c.c. (a norma del quale nei fondi a dislivello il proprietario del fondo superiore deve sopportare le spese di costruzione e manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta <u>sino all'altezza del proprio suolo</u>) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale. Se lo stesso è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, rendendo indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, l'obbligo della relativa conservazione incombe su quest'ultimo. E risponde ex art. 2053 c.c. per i danni causati dalla sua rovina.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 467109, member: 15253"] La fattispecie prevista dall'art. 887 c.c. (a norma del quale nei fondi a dislivello il proprietario del fondo superiore deve sopportare le spese di costruzione e manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta [U]sino all'altezza del proprio suolo[/U]) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale. Se lo stesso è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, rendendo indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, l'obbligo della relativa conservazione incombe su quest'ultimo. E risponde ex art. 2053 c.c. per i danni causati dalla sua rovina. [/QUOTE]
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