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NENS > Uno studio interessante e un'interessante proposta sulla tassazione immobiliare
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<blockquote data-quote="tovrm" data-source="post: 237425" data-attributes="member: 16904"><p>IMU e PRIMA CASA</p><p>La L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha sancito che dal 2014 l' IMU sulla prima casa non è più dovuta ad eccezione delle abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio, ville e castelli) per le quali resta valida la detrazione di 200 euro.</p><p>Sono esenti dal pagamento dell'IMU anche i seguenti immobili:</p><p>a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p><p>b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;</p><p>c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p><p>d) all' unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</p><p>I Comuni possono a loro discrezione considerare come prima casa ai fini IMU i seguenti immobili:</p><p>- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, purché non locata, da anziani o disabiliresidenti permanentemente inistituti di ricovero,</p><p>- l'unità immobiliare (non locata) posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,</p><p>- l'unità immobiliare concessa in comodato come prima casa ai parenti in linea retta entro il primo grado; in questo caso l'esenzione prima casa vale entro un limite massimo della rendita catastale pari a 500 euro, oppure senza alcun limite se il comodatario ha un reddito ISEE fino a 15.000 euro annui.</p><p></p><p>Fonte: <a href="http://www.avvocatoandreani.it/" target="_blank">Studio Legale Avvocato Andreani Massa Carrara - Consulenza Legale</a></p><p></p><p>Onestamente credo si faccia ancora riferimento all'IMU prima casa solo per la TASI, ma non si capisce bene dal documento che hai proposto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="tovrm, post: 237425, member: 16904"] IMU e PRIMA CASA La L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha sancito che dal 2014 l' IMU sulla prima casa non è più dovuta ad eccezione delle abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio, ville e castelli) per le quali resta valida la detrazione di 200 euro. Sono esenti dal pagamento dell'IMU anche i seguenti immobili: a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) all' unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I Comuni possono a loro discrezione considerare come prima casa ai fini IMU i seguenti immobili: - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, purché non locata, da anziani o disabiliresidenti permanentemente inistituti di ricovero, - l'unità immobiliare (non locata) posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, - l'unità immobiliare concessa in comodato come prima casa ai parenti in linea retta entro il primo grado; in questo caso l'esenzione prima casa vale entro un limite massimo della rendita catastale pari a 500 euro, oppure senza alcun limite se il comodatario ha un reddito ISEE fino a 15.000 euro annui. Fonte: [url="http://www.avvocatoandreani.it/"]Studio Legale Avvocato Andreani Massa Carrara - Consulenza Legale[/url] Onestamente credo si faccia ancora riferimento all'IMU prima casa solo per la TASI, ma non si capisce bene dal documento che hai proposto. [/QUOTE]
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