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Locazione, Affitto e Sfratto
No alla restituzione dei canoni se il conduttore fa nulla per limitare i danni
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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 190202" data-attributes="member: 4594"><p>Di altro grande interesse la sentenza n. 2641 in data 5 Febbraio 2013 della Suprema Corte di Cassazione con la quale si dispone c<span style="color: #4d4dff"><strong>he non ha diritto alla restituzione dei canoni di locazione il conduttore che non abbia contribuito a ridurre l’entità del danno,</strong></span> poichè in tale circostanza si configura un concorso di colpa del danneggiato.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p><strong>Svolgimento del processo</strong></p><p>Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. V.E. ved. M. e la figlia M.P., premesso di condurre in</p><p>locazione un appartamento, sito in (OMISSIS), di proprietà dell'E.., esponevano che a far</p><p>data dall'aprile 1997 si erano verificate perdite d'acqua nel bagno dell'appartamento senza che</p><p>il locatore, pur avvertito, vi ponesse rimedio con la conseguenza che erano state costrette a</p><p>trasferirsi in altro immobile. Ciò premesso, chiedevano la condanna dell'E…alla</p><p>restituzione dei canoni di locazione e degli oneri accessori per tutto il periodo in cui non</p><p>avevano potuto utilizzare l'immobile (settembre 1997- novembre 2001) nonchè al</p><p>risarcimento in loro favore dei danni materiali e morali sofferti.</p><p>In esito al giudizio, in cui si</p><p>costituiva l'E… eccependo l'estraneità al rapporto di locazione di M.P. e deducendo che</p><p>l'abbandono dell'immobile da parte delle ricorrenti avevano reso impossibile l'esecuzione dei</p><p>lavori di ripristino dell'immobile, il Tribunale di Roma dichiarava il difetto di legittimazione</p><p>di M.P., condannava l'E…. al pagamento della somma di Euro 19.606,45, rigettava la</p><p>domanda di risarcimento dei danni morali. Avverso tale decisione proponeva appello l'E….,</p><p>lamentando tra l'altro che il giudice di primo grado aveva trascurato la soppressione abusiva di</p><p>un altro bagno, originariamente presente nell'appartamento. In esito al giudizio, in cui si</p><p>costituivano le appellate proponendo a loro volta appello incidentale in relazione alla</p><p>declaratoria di difetto di legittimazione della M. ed al rigetto della domanda di risarcimento</p><p>per le spese di trasloco e del trasferimento, la Corte di Appello di Roma con sentenza</p><p>depositata in data 31 gennaio 2006 accoglieva l'appello principale, rigettando la domanda</p><p>risarcitoria proposta, respingeva l'appello incidentale condannando le appellate principali alle</p><p>spese del doppio grado di giudizio. Avverso la detta sentenza M.P., in proprio e nella qualità</p><p>di erede della madre, e M.F., nella sola qualità di erede, hanno quindi proposto ricorso per</p><p>cassazione articolato in due motivi. Resiste con controricorso l'Enpaf.</p><p></p><p><strong>Motivi della decisione</strong></p><p>Preliminarmente, deve essere portata l'attenzione sull'eccezione di inammissibilità del</p><p>ricorso, proposta dal controricorrente sulla base di una sentenza della Corte di Appello di</p><p>Roma, la n. 4467/2005, emessa in data 4 novembre 200S, la quale, pronunciando la</p><p>risoluzione del contratto tra le parti in causa a far data dal 31 gennaio 1991 per finita</p><p>locazione, avrebbe determinato la sopravvenuta inammissibilità della pretesa azionata dai M.</p><p>nella presente causa, riguardante la restituzione dei canoni di locazione versati dal 1997 al</p><p>2001. Ciò, in quanto - questa, la ragione dell'eccezione - la pretesa azionata sarebbe fondata su</p><p>un rapporto di locazione che era venuto meno, come da sentenza non impugnata e pertanto</p><p>passata in giudicato.</p><p>L'eccezione non ha pregio per un duplice ordine di considerazioni. Ed invero, in primo</p><p>luogo, deve considerarsi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, affinchè il</p><p>giudicato esterno possa far stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, la</p><p>quale deve essere provata attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di</p><p>cancelleria (cfr ex multis Cass. 10623/09). Ed è appena il caso di sottolineare che nella specie</p><p>la sentenza della Corte d'appello in atti non risulta corredata del necessario attestato.</p><p>Ma vi è di più. Ove anche la sentenza fosse passata in giudicato, la circostanza, ai fini</p><p>che interessano la presente controversia, non sarebbe di per sè rilevante ove si consideri che il</p><p>conduttore, rimasto nel godimento del bene locato dopo la risoluzione del contratto, non è un</p><p>occupante abusivo ma continua ad essere conduttore ed è comunque obbligato in base all'art.</p><p>1591 c.c. a corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna</p><p>dell'immobile.</p><p>Esaurito l'esame della questione de qua, passando all'esame delle doglianze, svolte dai</p><p>ricorrenti, va osservato che con la prima delle due censure, deducendo la violazione e la falsa</p><p>applicazione dell'art. 345 c.p.c. nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione</p><p>della sentenza, i M. si sono doluti del fatto che la Corte di Appello avrebbe trascurato che il</p><p>locatore aveva introdotto nel dibattito processuale de giudizio di appello un nuovo tema di</p><p>indagine e di decisione, vale a dire la soppressione abusiva di un secondo bagno, circostanza</p><p>che non era stata mai contestata in primo grado.</p><p>Inoltre - ed il rilievo sostanzia la seconda doglianza, articolata sotto il profilo</p><p>dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - i ricorrenti hanno lamentato che la</p><p>Corte avrebbe omesso l'analisi e l'esplorazione dei documenti depositati già nel giudizio di</p><p>primo grado, idonei a dimostrare che gli interventi eseguiti dal sig. M.A., originario</p><p>conduttore e marito della sig.ra V., sull'immobile non erano affatto consistiti nell'eliminazione</p><p>del secondo bagno ma solamente nella realizzazione di opere interne recepite ed accettate</p><p>dall'E…. - con conseguente inesistenza di modifiche abusive - come la demolizione di alcuni</p><p>tramezzi, il rifacimento dell'unico bagno, lo spostamento di una porta interna. Inoltre, la</p><p>mappa della situazione originaria non dimostrerebbe l'esistenza del secondo bagno al</p><p>momento della consegna al dr. M., non essendo stata allegata al contratto nè sottoscritta dal</p><p>conduttore.</p><p>I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi ed</p><p>articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, sono entrambi</p><p>infondati.</p><p>A riguardo, mette conto di premettere che, così come ha rilevato la Corte di merito</p><p>nella sentenza impugnata, l'Enpaf già in primo grado ebbe a rappresentare l'esistenza di lavori</p><p>illegittimamente effettuati che alteravano lo stato dei luoghi corroborando l'allegazione con la</p><p>produzione di una relazione tecnica costituente l'art. 9 del proprio fascicolo di primo grado"</p><p>(cfr pag.4 della sentenza impugnata). Ed invero, era rimasto provato (oltre che non contestato)</p><p>che il coniuge della sig.ra V. M., già titolare del contratto di locazione, nel quale era</p><p>subentrata la donna, aveva apportato sostanziali modifiche dell'appartamento allargando il</p><p>salone e sopprimendo uno dei due bagni che servivano l'immobile. La relazione di parte e la</p><p>relativa piantina allegata ben rendevano il fatto de quo (cfr pag.3 della sentenza).</p><p>La premessa torna utile nella misura in cui evidenzia con sufficiente chiarezza le</p><p>ragioni per le quali le due ragioni di doglianza non meritano di essere accolte. Ed invero, con</p><p>riferimento specifico alla prima censura, deve ribadirsi il consolidato principio di questa</p><p>Corte, secondo cui di eccezione nuova può parlarsi solo quando essa non abbia nessuna</p><p>connessione logica con quanto dedotto in primo grado così da costituire una ragione di</p><p>indagine diversa da quella espletata in primo grado, senza che questo possa trovare</p><p>giustificazione nello svolgimento precedente del processo (Cass. 7198/97, 5348/01). Inoltre,</p><p>non può essere mai considerata nuova, e quindi ritenuta inammissibile, la questione di diritto</p><p>prospettata a corredo della già avvenuta deduzione di un fatto impeditivo o estintivo della</p><p>pretesa fatta valere con la domanda avversaria.</p><p>Giova aggiungere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 1227</p><p>c.c. distingue l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi</p><p>dell'evento dannoso, regolata dal comma 1, da quella, di cui al comma 2 dello stesso articolo,</p><p>in cui il danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno, senza contribuire a causarlo,</p><p>ovvero non abbia contribuito a ridurne l'entità, dopo che il fatto produttivo di esso si era già</p><p>verificato. La distinzione non è di poco conto perchè, nella prima ipotesi, contrariamente che</p><p>nella seconda, il giudice deve proporsi d'ufficio l'indagine in ordine al concorso di colpa del</p><p>danneggiato.</p><p>Ed invero, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, l'ipotesi del concorso di</p><p>colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c., comma 1, va esaminata e verificata dal giudice</p><p>anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del</p><p>danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella</p><p>produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste</p><p>formulate dalla parte (Cass. n. 529/2011).</p><p>Quanto alla seconda censura, deve osservarsi che la valutazione della Corte si è fondata</p><p>essenzialmente sulle risultanze probatorie emerse dalla relazione tecnica prodotta dal locatore,</p><p>accompagnata dalla relativa piantina. Sulla base; di tali elementi risultava provato - così scrive</p><p>la Corte - che il dr. M.A. aveva fatto eseguire i lavori che comportarono l'allargamento del</p><p>salone e l'eliminazione di uno dei bagni che servivano l'immobile, il che aveva poi comportato</p><p>quell'inagibilità dell'appartamento, che sarebbe stata evitata dalla presenza di un secondo</p><p>servizio. Tale circostanza peraltro non era stata contestata da parte degli appellanti.</p><p>Ora, a parte l'implicito riferimento della Corte di merito al principio giurisprudenziale,</p><p>fondato sull'onere di contestazione specifica, secondo cui la mancata contestazione di un fatto</p><p>rappresenta, di per sè, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la sua negazione,</p><p>deve osservarsi che la valutazione degli elementi di prova e l'apprezzamento dei fatti</p><p>attengono al libero convincimento del giudice di merito per cui deve ritenersi preclusa ogni</p><p>possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso</p><p>l'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa. Con la conseguenza che deve</p><p>ritenersi inammissibile la doglianza mediante la quale la parte ricorrente avanza, nella</p><p>sostanza delle cose, un'ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del</p><p>giudice di merito, diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente</p><p>estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione, (cfr Cass. n. 9233/06).</p><p>Del resto, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 c.p.c.,</p><p>comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio" posto che una simile</p><p>revisione, in realtà, si risolverebbe sostanzialmente in una nuova pronuncia sul fatto, estranea</p><p>alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. Ne consegue che il ricorso per cassazione</p><p>in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna</p><p>del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in</p><p>dispositivo, alla stregua dei soli parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012 sopravvenuto a</p><p>disciplinare i compensi professionali.</p><p></p><p>P. Q. M.</p><p>La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del</p><p>giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per</p><p>compensi, oltre accessori di legge, ed Euro 200,00 per esborsi.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 190202, member: 4594"] Di altro grande interesse la sentenza n. 2641 in data 5 Febbraio 2013 della Suprema Corte di Cassazione con la quale si dispone c[COLOR=#4d4dff][B]he non ha diritto alla restituzione dei canoni di locazione il conduttore che non abbia contribuito a ridurre l’entità del danno,[/B][/COLOR] poichè in tale circostanza si configura un concorso di colpa del danneggiato. [B]Svolgimento del processo[/B] Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. V.E. ved. M. e la figlia M.P., premesso di condurre in locazione un appartamento, sito in (OMISSIS), di proprietà dell'E.., esponevano che a far data dall'aprile 1997 si erano verificate perdite d'acqua nel bagno dell'appartamento senza che il locatore, pur avvertito, vi ponesse rimedio con la conseguenza che erano state costrette a trasferirsi in altro immobile. Ciò premesso, chiedevano la condanna dell'E…alla restituzione dei canoni di locazione e degli oneri accessori per tutto il periodo in cui non avevano potuto utilizzare l'immobile (settembre 1997- novembre 2001) nonchè al risarcimento in loro favore dei danni materiali e morali sofferti. In esito al giudizio, in cui si costituiva l'E… eccependo l'estraneità al rapporto di locazione di M.P. e deducendo che l'abbandono dell'immobile da parte delle ricorrenti avevano reso impossibile l'esecuzione dei lavori di ripristino dell'immobile, il Tribunale di Roma dichiarava il difetto di legittimazione di M.P., condannava l'E…. al pagamento della somma di Euro 19.606,45, rigettava la domanda di risarcimento dei danni morali. Avverso tale decisione proponeva appello l'E…., lamentando tra l'altro che il giudice di primo grado aveva trascurato la soppressione abusiva di un altro bagno, originariamente presente nell'appartamento. In esito al giudizio, in cui si costituivano le appellate proponendo a loro volta appello incidentale in relazione alla declaratoria di difetto di legittimazione della M. ed al rigetto della domanda di risarcimento per le spese di trasloco e del trasferimento, la Corte di Appello di Roma con sentenza depositata in data 31 gennaio 2006 accoglieva l'appello principale, rigettando la domanda risarcitoria proposta, respingeva l'appello incidentale condannando le appellate principali alle spese del doppio grado di giudizio. Avverso la detta sentenza M.P., in proprio e nella qualità di erede della madre, e M.F., nella sola qualità di erede, hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resiste con controricorso l'Enpaf. [B]Motivi della decisione[/B] Preliminarmente, deve essere portata l'attenzione sull'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dal controricorrente sulla base di una sentenza della Corte di Appello di Roma, la n. 4467/2005, emessa in data 4 novembre 200S, la quale, pronunciando la risoluzione del contratto tra le parti in causa a far data dal 31 gennaio 1991 per finita locazione, avrebbe determinato la sopravvenuta inammissibilità della pretesa azionata dai M. nella presente causa, riguardante la restituzione dei canoni di locazione versati dal 1997 al 2001. Ciò, in quanto - questa, la ragione dell'eccezione - la pretesa azionata sarebbe fondata su un rapporto di locazione che era venuto meno, come da sentenza non impugnata e pertanto passata in giudicato. L'eccezione non ha pregio per un duplice ordine di considerazioni. Ed invero, in primo luogo, deve considerarsi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, affinchè il giudicato esterno possa far stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, la quale deve essere provata attraverso la produzione della sentenza con il relativo attestato di cancelleria (cfr ex multis Cass. 10623/09). Ed è appena il caso di sottolineare che nella specie la sentenza della Corte d'appello in atti non risulta corredata del necessario attestato. Ma vi è di più. Ove anche la sentenza fosse passata in giudicato, la circostanza, ai fini che interessano la presente controversia, non sarebbe di per sè rilevante ove si consideri che il conduttore, rimasto nel godimento del bene locato dopo la risoluzione del contratto, non è un occupante abusivo ma continua ad essere conduttore ed è comunque obbligato in base all'art. 1591 c.c. a corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna dell'immobile. Esaurito l'esame della questione de qua, passando all'esame delle doglianze, svolte dai ricorrenti, va osservato che con la prima delle due censure, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, i M. si sono doluti del fatto che la Corte di Appello avrebbe trascurato che il locatore aveva introdotto nel dibattito processuale de giudizio di appello un nuovo tema di indagine e di decisione, vale a dire la soppressione abusiva di un secondo bagno, circostanza che non era stata mai contestata in primo grado. Inoltre - ed il rilievo sostanzia la seconda doglianza, articolata sotto il profilo dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - i ricorrenti hanno lamentato che la Corte avrebbe omesso l'analisi e l'esplorazione dei documenti depositati già nel giudizio di primo grado, idonei a dimostrare che gli interventi eseguiti dal sig. M.A., originario conduttore e marito della sig.ra V., sull'immobile non erano affatto consistiti nell'eliminazione del secondo bagno ma solamente nella realizzazione di opere interne recepite ed accettate dall'E…. - con conseguente inesistenza di modifiche abusive - come la demolizione di alcuni tramezzi, il rifacimento dell'unico bagno, lo spostamento di una porta interna. Inoltre, la mappa della situazione originaria non dimostrerebbe l'esistenza del secondo bagno al momento della consegna al dr. M., non essendo stata allegata al contratto nè sottoscritta dal conduttore. I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, sono entrambi infondati. A riguardo, mette conto di premettere che, così come ha rilevato la Corte di merito nella sentenza impugnata, l'Enpaf già in primo grado ebbe a rappresentare l'esistenza di lavori illegittimamente effettuati che alteravano lo stato dei luoghi corroborando l'allegazione con la produzione di una relazione tecnica costituente l'art. 9 del proprio fascicolo di primo grado" (cfr pag.4 della sentenza impugnata). Ed invero, era rimasto provato (oltre che non contestato) che il coniuge della sig.ra V. M., già titolare del contratto di locazione, nel quale era subentrata la donna, aveva apportato sostanziali modifiche dell'appartamento allargando il salone e sopprimendo uno dei due bagni che servivano l'immobile. La relazione di parte e la relativa piantina allegata ben rendevano il fatto de quo (cfr pag.3 della sentenza). La premessa torna utile nella misura in cui evidenzia con sufficiente chiarezza le ragioni per le quali le due ragioni di doglianza non meritano di essere accolte. Ed invero, con riferimento specifico alla prima censura, deve ribadirsi il consolidato principio di questa Corte, secondo cui di eccezione nuova può parlarsi solo quando essa non abbia nessuna connessione logica con quanto dedotto in primo grado così da costituire una ragione di indagine diversa da quella espletata in primo grado, senza che questo possa trovare giustificazione nello svolgimento precedente del processo (Cass. 7198/97, 5348/01). Inoltre, non può essere mai considerata nuova, e quindi ritenuta inammissibile, la questione di diritto prospettata a corredo della già avvenuta deduzione di un fatto impeditivo o estintivo della pretesa fatta valere con la domanda avversaria. Giova aggiungere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 1227 c.c. distingue l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso, regolata dal comma 1, da quella, di cui al comma 2 dello stesso articolo, in cui il danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno, senza contribuire a causarlo, ovvero non abbia contribuito a ridurne l'entità, dopo che il fatto produttivo di esso si era già verificato. La distinzione non è di poco conto perchè, nella prima ipotesi, contrariamente che nella seconda, il giudice deve proporsi d'ufficio l'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato. Ed invero, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c., comma 1, va esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte (Cass. n. 529/2011). Quanto alla seconda censura, deve osservarsi che la valutazione della Corte si è fondata essenzialmente sulle risultanze probatorie emerse dalla relazione tecnica prodotta dal locatore, accompagnata dalla relativa piantina. Sulla base; di tali elementi risultava provato - così scrive la Corte - che il dr. M.A. aveva fatto eseguire i lavori che comportarono l'allargamento del salone e l'eliminazione di uno dei bagni che servivano l'immobile, il che aveva poi comportato quell'inagibilità dell'appartamento, che sarebbe stata evitata dalla presenza di un secondo servizio. Tale circostanza peraltro non era stata contestata da parte degli appellanti. Ora, a parte l'implicito riferimento della Corte di merito al principio giurisprudenziale, fondato sull'onere di contestazione specifica, secondo cui la mancata contestazione di un fatto rappresenta, di per sè, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la sua negazione, deve osservarsi che la valutazione degli elementi di prova e l'apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice di merito per cui deve ritenersi preclusa ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa. Con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la doglianza mediante la quale la parte ricorrente avanza, nella sostanza delle cose, un'ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione, (cfr Cass. n. 9233/06). Del resto, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio" posto che una simile revisione, in realtà, si risolverebbe sostanzialmente in una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. Ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, alla stregua dei soli parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012 sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed Euro 200,00 per esborsi. [/QUOTE]
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