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Nuda proprietà, usufrutto, eredità
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<blockquote data-quote="ciccio111" data-source="post: 35941" data-attributes="member: 17452"><p>Ciao sono nuovo del forum e sono capitato qui per altre ragioni, mi sono iscritto solo per risponderti, sperando ti serva ancora qualche consiglio, ma soprattutto per correggere qualche errore madornale nelle risposte che ti sono state date.</p><p></p><p>a) il diritto di usufrutto si ricongiunge automaticamente alla nuda proprietà alla morte di tua mamma: è un diritto a termine e termina appunto con il decesso del titolare, non cade MAI in successione. I figli a cui è stato legato il diritto di nuda proprietà, senza far nulla, si ritroveranno proprietari per l'intero.</p><p>b) la rinuncia all'eredità non è un atto nullo di per sè ma validissimo se fatto nelle forme prescritte per quell'atto; sempre che non ci sia stata accettazione "tacita" dell'eredità (tipo aver disposto di qualche bene facente parte dell'eredità, averne sottratto qualcuno, avervi rinunciato verso corrispettivo, etc...)</p><p>c) per verificare se i tuoi fratelli possono avere diritti sull'immobile da te descritto devi vedere come è stato regolato nella successione di tuo padre: non lo scrivi. </p><p>- se nulla ha disposto, è degli eredi che ha indicato nel testamento o degli eredi legittimi (dovete poi vedere quale figlio è stato nominato erede)</p><p>- se ha disposto qualcosa, è di proprietà della persona beneficiata dalla disposizione testamentaria. </p><p>d) sugli immobili legati al terzo e all'ultimo figlio gli altri non possono vantare nessun diritto, come detto sono di proprietà (per ora nuda) dei legatari (i tuoi fratelli mi sembra di aver capito).</p><p></p><p>La tua posizione è scomoda e purtroppo hai lasciato passare troppo tempo per risolverla.</p><p>Avresti avuto due possibilità:</p><p>- Se fossero stati ben disposti facevi loro notare gli (eventuali) disavanzi a loro attribuiti in eccesso e facevate una transazione, ossia vi fate reciproche concessioni (tu non fai causa, loro non pretendono nulla da te e ti danno parte della differenza eventuale in cash) e tutto finisce li. </p><p>- Se non erano ben disposti, procedevi con l'azione di riduzione (eri stata lesa nella tua quota di legittima e quindi potevi attaccare la finta vendita nei loro confronti).</p><p>Purtroppo hai lasciato passare troppo tempo: l'azione di riduzione si prescrive in 10 anni dall'apertura della successione e quindi non hai più nessuno spazio operativo: son passati anche i 20 anni e qualsiasi difetto del loro acquisto è stato sanato dall'usucapione.</p><p></p><p>L'unico consiglio che mi sento di darti è: tua mamma ha ancora dei beni di proprietà o solo in usufrutto? Se solo in usufrutto ormai tutto l'assetto patrimoniale è definito, come detto alla sua morte l'usufrutto si estingue.</p><p>Se ha anche beni in proprietà allora ti consiglio di farle fare testamento in modo che non abbiate problemi dopo la sua morte.</p><p></p><p>Spero di esserti stato d'aiuto</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ciccio111, post: 35941, member: 17452"] Ciao sono nuovo del forum e sono capitato qui per altre ragioni, mi sono iscritto solo per risponderti, sperando ti serva ancora qualche consiglio, ma soprattutto per correggere qualche errore madornale nelle risposte che ti sono state date. a) il diritto di usufrutto si ricongiunge automaticamente alla nuda proprietà alla morte di tua mamma: è un diritto a termine e termina appunto con il decesso del titolare, non cade MAI in successione. I figli a cui è stato legato il diritto di nuda proprietà, senza far nulla, si ritroveranno proprietari per l'intero. b) la rinuncia all'eredità non è un atto nullo di per sè ma validissimo se fatto nelle forme prescritte per quell'atto; sempre che non ci sia stata accettazione "tacita" dell'eredità (tipo aver disposto di qualche bene facente parte dell'eredità, averne sottratto qualcuno, avervi rinunciato verso corrispettivo, etc...) c) per verificare se i tuoi fratelli possono avere diritti sull'immobile da te descritto devi vedere come è stato regolato nella successione di tuo padre: non lo scrivi. - se nulla ha disposto, è degli eredi che ha indicato nel testamento o degli eredi legittimi (dovete poi vedere quale figlio è stato nominato erede) - se ha disposto qualcosa, è di proprietà della persona beneficiata dalla disposizione testamentaria. d) sugli immobili legati al terzo e all'ultimo figlio gli altri non possono vantare nessun diritto, come detto sono di proprietà (per ora nuda) dei legatari (i tuoi fratelli mi sembra di aver capito). La tua posizione è scomoda e purtroppo hai lasciato passare troppo tempo per risolverla. Avresti avuto due possibilità: - Se fossero stati ben disposti facevi loro notare gli (eventuali) disavanzi a loro attribuiti in eccesso e facevate una transazione, ossia vi fate reciproche concessioni (tu non fai causa, loro non pretendono nulla da te e ti danno parte della differenza eventuale in cash) e tutto finisce li. - Se non erano ben disposti, procedevi con l'azione di riduzione (eri stata lesa nella tua quota di legittima e quindi potevi attaccare la finta vendita nei loro confronti). Purtroppo hai lasciato passare troppo tempo: l'azione di riduzione si prescrive in 10 anni dall'apertura della successione e quindi non hai più nessuno spazio operativo: son passati anche i 20 anni e qualsiasi difetto del loro acquisto è stato sanato dall'usucapione. L'unico consiglio che mi sento di darti è: tua mamma ha ancora dei beni di proprietà o solo in usufrutto? Se solo in usufrutto ormai tutto l'assetto patrimoniale è definito, come detto alla sua morte l'usufrutto si estingue. Se ha anche beni in proprietà allora ti consiglio di farle fare testamento in modo che non abbiate problemi dopo la sua morte. Spero di esserti stato d'aiuto [/QUOTE]
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