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Testo
<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 282726" data-attributes="member: 15764"><p>eh si caro prof non mi si può lasciare mezza giornata da solo che combino danni.</p><p></p><p>ART: 525 del c.c.</p><p>Fino a che il diritto di <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/856.html" target="_blank">accettare</a> l'eredità <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-vii/art525.html#nota_1702" target="_blank">(1)</a> non è <a href="http://www.brocardi.it/dizionario/1095.html" target="_blank">prescritto</a> <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-vii/art525.html#nota_16007" target="_blank">(2)</a> contro i chiamati che vi hanno rinunziato [<a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-v/sezione-i/art480.html" target="_blank">480</a> c.c.], questi possono sempre accettarla <a href="http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-vii/art525.html#nota_1701" target="_blank">(3)</a>, <strong>se non è già stata acquistata da altro dei chiamati</strong>, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità.</p><p>(1) Stante l'eccezionalità della previsione, la norma non si può estendere al legato la cui rinuncia è, quindi, irrevocabile.</p><p>2) Per decorso del termine decennale di prescrizione o di quello fissato dal giudice <em>ex art. 481 c.c.</em></p><p>(3) Benchè la norma parli di revoca, è condivisa l'opinione che non si tratti di una vera e propria revoca. Se così fosse, infatti, in seguito alla revoca della rinuncia sarebbe consentito al soggetto di accettare l'eredità o meno in quanto tornerebbe nella posizione di chiamato. La "revoca" di cui all'art. 525 del c.c. produce, invece, gli effetti propri dell'accettazione dell'eredità.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 282726, member: 15764"] eh si caro prof non mi si può lasciare mezza giornata da solo che combino danni. ART: 525 del c.c. Fino a che il diritto di [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/856.html']accettare[/URL] l'eredità [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-vii/art525.html#nota_1702'](1)[/URL] non è [URL='http://www.brocardi.it/dizionario/1095.html']prescritto[/URL] [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-vii/art525.html#nota_16007'](2)[/URL] contro i chiamati che vi hanno rinunziato [[URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-v/sezione-i/art480.html']480[/URL] c.c.], questi possono sempre accettarla [URL='http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-secondo/titolo-i/capo-vii/art525.html#nota_1701'](3)[/URL], [B]se non è già stata acquistata da altro dei chiamati[/B], senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità. (1) Stante l'eccezionalità della previsione, la norma non si può estendere al legato la cui rinuncia è, quindi, irrevocabile. 2) Per decorso del termine decennale di prescrizione o di quello fissato dal giudice [I]ex art. 481 c.c.[/I] (3) Benchè la norma parli di revoca, è condivisa l'opinione che non si tratti di una vera e propria revoca. Se così fosse, infatti, in seguito alla revoca della rinuncia sarebbe consentito al soggetto di accettare l'eredità o meno in quanto tornerebbe nella posizione di chiamato. La "revoca" di cui all'art. 525 del c.c. produce, invece, gli effetti propri dell'accettazione dell'eredità. [/QUOTE]
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