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Nuda Proprietà, Usufrutto e Comodato
Oneri a carico usufruttuario nel supercondominio .
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Testo
<blockquote data-quote="dolly" data-source="post: 187501" data-attributes="member: 39005"><p>No, affatto, personalmente non mi sto divertendo... me ne guarderei bene dal farlo....</p><p>Personalmente resto dell'avviso di cui alla mia risposta (post n. 2), ovvero sono spese di natura straordinaria e pertanto devono gravare sul nudo proprietario. Semplicemente ho spiegato sopra, che la riforma del Condominio (legge n. 220/2012), è intervenuta modificando quello che era l'orientamento giurisprudenziale in materia di obblighi dell’usufruttuario e del nudo proprietario.</p><p>La <strong>Cassazione</strong>, su questo tema, sosteneva che "<em>il pagamento degli oneri condominiali costituisce una obbligazione propter rem, quindi tipica, per cui la qualità di debitore dipende da quella di proprietario o di titolare di altro diritto reale sulla cosa e che le norme relative alla ripartizione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario sono opponibili al condominio, il quale, anzi, è tenuto ad osservarle anche in sede di approvazione dei bilanci, distinguendo le spese a carico del proprietario da quelle a carico dell'usufruttuario (Cass. 27/10/2006 n. 23291; Cass. 28/7/8/2008 n. 21774)</em> (<strong>Cass. 16/02/2012 n. 2236</strong>).</p><p>In contrasto con tale orientamento <strong>dopo la riforma</strong>, <em>il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale </em>(<strong>art. 67, ultimo co., disp. att. c.c.</strong>).</p><p>In altre parole, <strong>la ripartizione degli obblighi</strong> continuerà ad esistere ma con mera rilevanza interna ai rapporti tra nudo proprietario ed usufruttuario.</p><p>Quindi, anche se il pagamento è stato richiesto a te, potrai sempre trovare un accordo con il nudo proprietario.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="dolly, post: 187501, member: 39005"] No, affatto, personalmente non mi sto divertendo... me ne guarderei bene dal farlo.... Personalmente resto dell'avviso di cui alla mia risposta (post n. 2), ovvero sono spese di natura straordinaria e pertanto devono gravare sul nudo proprietario. Semplicemente ho spiegato sopra, che la riforma del Condominio (legge n. 220/2012), è intervenuta modificando quello che era l'orientamento giurisprudenziale in materia di obblighi dell’usufruttuario e del nudo proprietario. La [B]Cassazione[/B], su questo tema, sosteneva che "[I]il pagamento degli oneri condominiali costituisce una obbligazione propter rem, quindi tipica, per cui la qualità di debitore dipende da quella di proprietario o di titolare di altro diritto reale sulla cosa e che le norme relative alla ripartizione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario sono opponibili al condominio, il quale, anzi, è tenuto ad osservarle anche in sede di approvazione dei bilanci, distinguendo le spese a carico del proprietario da quelle a carico dell'usufruttuario (Cass. 27/10/2006 n. 23291; Cass. 28/7/8/2008 n. 21774)[/I] ([B]Cass. 16/02/2012 n. 2236[/B]). In contrasto con tale orientamento [B]dopo la riforma[/B], [I]il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale [/I]([B]art. 67, ultimo co., disp. att. c.c.[/B]). In altre parole, [B]la ripartizione degli obblighi[/B] continuerà ad esistere ma con mera rilevanza interna ai rapporti tra nudo proprietario ed usufruttuario. Quindi, anche se il pagamento è stato richiesto a te, potrai sempre trovare un accordo con il nudo proprietario. [/QUOTE]
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