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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 82071" data-attributes="member: 15253"><p>Premesso che la norma che prevedeva l'indicazione del C.F. del girante sull'assegno è stata abrogata, con effetto dal 25/6/2008, dall'art. 32, comma 1, lett. b) del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.</p><p>Premesso inoltre che la clausola di non trasferibilità sugli assegni è obbligatoria solamente per importi pari o superiori a 1.000 euro (dal 6/12/2011).</p><p>Premesso infine che è ammesso il trasferimento in più soluzioni, tra soggetti diversi, di importi anche complessivamente pari o superiori a 1.000 euro, sempre che il frazionamento in più importi “inferiori alla soglia” sia previsto da prassi commerciali ovvero conseguenza della libertà contrattuale (per esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme superiori alla soglia consentita.</p><p>Ciò premesso, in caso di pagamento rateale, è altamente consigliabile che tale forma di pagamento risulti dal contratto (o altrimenti pattuita espressamente), in modo da escludere ogni contestazione di artificiosità del frazionamento.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 82071, member: 15253"] Premesso che la norma che prevedeva l'indicazione del C.F. del girante sull'assegno è stata abrogata, con effetto dal 25/6/2008, dall'art. 32, comma 1, lett. b) del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008. Premesso inoltre che la clausola di non trasferibilità sugli assegni è obbligatoria solamente per importi pari o superiori a 1.000 euro (dal 6/12/2011). Premesso infine che è ammesso il trasferimento in più soluzioni, tra soggetti diversi, di importi anche complessivamente pari o superiori a 1.000 euro, sempre che il frazionamento in più importi “inferiori alla soglia” sia previsto da prassi commerciali ovvero conseguenza della libertà contrattuale (per esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme superiori alla soglia consentita. Ciò premesso, in caso di pagamento rateale, è altamente consigliabile che tale forma di pagamento risulti dal contratto (o altrimenti pattuita espressamente), in modo da escludere ogni contestazione di artificiosità del frazionamento. [/QUOTE]
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