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Testo
<blockquote data-quote="Gatta" data-source="post: 55046" data-attributes="member: 3721"><p>Per la fogli e leliofiocco,fermo restando che la materia è tuttora "in ebollizione",si richiama quanto sin qui si è detto nell'ambito forense ed in dottrina.</p><p>L’art. 8 comma 5 del D.L. n. 28/2010 consente al giudice di desumere argomenti di prova, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, “…ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile”.</p><p>Il secondo comma dell’art. 116 c.p.c. recita : “Il giudice può desumere argomenti di prova…in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”.</p><p>In casi del genere un "bravo" legale dovrà sottolineare in sede di precisazione della conclusioni l'atteggiamento di ostruzione della parte.</p><p>Talchè il giudicante dovrebbe tener conto di tale comportamento a' sensi dell'art.116/2 cpc.Questa la dottrina più accreditata sul punto:cfr. SANTI A., Commento all’art. 8, in La Mediazione per la Composizione delle Controversie Civili e Commerciali, COVATA, DI ROCCO, MARUCCI, MINELLI, SANTI, TARRCONE, Commento al D. Lgs.28/2010 a cura di Mauro Bove, Cedam, 2011, pag. 244 e, nello stesso senso, CICOGNA, La nuova disciplina della mediazione delle controversie civili e commerciali, Commentario al D. Lgs. 28/2010...).</p><p>Gatta</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Gatta, post: 55046, member: 3721"] Per la fogli e leliofiocco,fermo restando che la materia è tuttora "in ebollizione",si richiama quanto sin qui si è detto nell'ambito forense ed in dottrina. L’art. 8 comma 5 del D.L. n. 28/2010 consente al giudice di desumere argomenti di prova, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, “…ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile”. Il secondo comma dell’art. 116 c.p.c. recita : “Il giudice può desumere argomenti di prova…in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”. In casi del genere un "bravo" legale dovrà sottolineare in sede di precisazione della conclusioni l'atteggiamento di ostruzione della parte. Talchè il giudicante dovrebbe tener conto di tale comportamento a' sensi dell'art.116/2 cpc.Questa la dottrina più accreditata sul punto:cfr. SANTI A., Commento all’art. 8, in La Mediazione per la Composizione delle Controversie Civili e Commerciali, COVATA, DI ROCCO, MARUCCI, MINELLI, SANTI, TARRCONE, Commento al D. Lgs.28/2010 a cura di Mauro Bove, Cedam, 2011, pag. 244 e, nello stesso senso, CICOGNA, La nuova disciplina della mediazione delle controversie civili e commerciali, Commentario al D. Lgs. 28/2010...). Gatta [/QUOTE]
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