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<blockquote data-quote="Paolo Zavatta" data-source="post: 52794" data-attributes="member: 23874"><p>Si e no. Il diritto, quando considera il discorso delle successioni mortis causa (ma vale per quasi tutti gli argomenti), cerca di trovare un equilibrio tra principi fondamentali che tra loro possono anche porsi in contrasto. In determinati casi può decidere che alcuni interessi, pur esistenti, cedano rispetto ad altri maggiormente meritevoli di tutela a riguardo della particolare situazione.</p><p>Così per quanto riguarda le donazioni fatte in vita venute in considerazione per la regolazione di rapporti sorti mortis causa. Il diritto non è insensibile alla causa giustificatrice delle donazioni, ma al tempo stesso di massima ritiene più meritevole di tutela il diritto degli eredi legittimatari a veder soddisfatta la quota legittima e il diritto degli eredi a non veder diminuito l'asse patrimoniale per donazioni ai figli o al coniuge.</p><p>La particolarità per cui le donazioni vengono sacrificate è la liberalità che ne è la causa, proprio perchè una parte ha subito un arricchimento solo per spirito di liberalità (il che attenzione non significa che atti di liberalità non possano esser atti onerosi) . </p><p>Si noti che le donazioni remuneratorie (chi fa una donazione per ripagare un beneficio ricevuto) e le liberalità d'uso (donazioni fatte in risposta a costumi sociali, come i regali di natale) sono, come detto sopra, sottratte alla collazione e questo proprio in virtù della loro causa peculiare. Così come sono sottratte alla collazione determinate donazioni verso familiari stretti che sono in realtà spese sostenute per adempiere determinati obblighi derivanti dal diritto di famiglia (educazione, mantenimento eccetera).</p><p>Si noti infine anche per le donazioni che il de cuius ha fatto a terzi, è possibile se risultano dal donatum lesive della quota legittima essere perseguite con l'azione di riduzione dai legittimatari (che le fa dichiarare inefficaci nei confronti dell'attore).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Paolo Zavatta, post: 52794, member: 23874"] Si e no. Il diritto, quando considera il discorso delle successioni mortis causa (ma vale per quasi tutti gli argomenti), cerca di trovare un equilibrio tra principi fondamentali che tra loro possono anche porsi in contrasto. In determinati casi può decidere che alcuni interessi, pur esistenti, cedano rispetto ad altri maggiormente meritevoli di tutela a riguardo della particolare situazione. Così per quanto riguarda le donazioni fatte in vita venute in considerazione per la regolazione di rapporti sorti mortis causa. Il diritto non è insensibile alla causa giustificatrice delle donazioni, ma al tempo stesso di massima ritiene più meritevole di tutela il diritto degli eredi legittimatari a veder soddisfatta la quota legittima e il diritto degli eredi a non veder diminuito l'asse patrimoniale per donazioni ai figli o al coniuge. La particolarità per cui le donazioni vengono sacrificate è la liberalità che ne è la causa, proprio perchè una parte ha subito un arricchimento solo per spirito di liberalità (il che attenzione non significa che atti di liberalità non possano esser atti onerosi) . Si noti che le donazioni remuneratorie (chi fa una donazione per ripagare un beneficio ricevuto) e le liberalità d'uso (donazioni fatte in risposta a costumi sociali, come i regali di natale) sono, come detto sopra, sottratte alla collazione e questo proprio in virtù della loro causa peculiare. Così come sono sottratte alla collazione determinate donazioni verso familiari stretti che sono in realtà spese sostenute per adempiere determinati obblighi derivanti dal diritto di famiglia (educazione, mantenimento eccetera). Si noti infine anche per le donazioni che il de cuius ha fatto a terzi, è possibile se risultano dal donatum lesive della quota legittima essere perseguite con l'azione di riduzione dai legittimatari (che le fa dichiarare inefficaci nei confronti dell'attore). [/QUOTE]
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