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<blockquote data-quote="Paolo Zavatta" data-source="post: 65143" data-attributes="member: 23874"><p>Dipende.</p><p>Per quanto concerne la rinuncia le prime domande da porsi sono: </p><p>La rinuncia alla liquidazione è dimostrabile? </p><p>La rinuncia alla liquidazione è stata possibile poichè la donazione dell'appartamento è avvenuta in luogo del mantenimento, o tecnicamente l'appartamento è una donazione per liberalità mentre sarebbe stato sanzionabile su carta il mancato pagamento del mantenimento nonostante la presenza dell'immobile?</p><p>A quanto sarebbero ammontate al momento della morte del de cuius le spese per il mantenimento, e qual'è il valore dell'immobile in relazione ad esse?</p><p></p><p>Se l'appartamento, o parte del suo valore, non risulta donato in osservanza a un obbligo di legge in sostituzione di una spesa per il mantenimento, allora risulta effettivamente da imputarsi alla quota di legittima dell'erede che lo ha ricevuto in dono (probabilmente lo stesso varrebbe per la frazione di valore dell'appartamento che superasse le spese ipotetiche di mantenimento se il de cuius le avesse sostenute in luogo della donazione dell'appartamento).</p><p>Nel caso comunque in cui l'appartamento risultasse una mera donazione per spirito di liberalità, e fosse da imputarsi per intero alla quota di legittima, forse sarebbe possibile chiedere nell'ambito della quota disponibile un'assegnazione ulteriore alla frazione spettante pari al valore del mantenimento dovuto in vita dal de cuius e non pagato. </p><p>Le consiglio comunque di rivolgersi ad un avvocato competente in ambito successorio.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Paolo Zavatta, post: 65143, member: 23874"] Dipende. Per quanto concerne la rinuncia le prime domande da porsi sono: La rinuncia alla liquidazione è dimostrabile? La rinuncia alla liquidazione è stata possibile poichè la donazione dell'appartamento è avvenuta in luogo del mantenimento, o tecnicamente l'appartamento è una donazione per liberalità mentre sarebbe stato sanzionabile su carta il mancato pagamento del mantenimento nonostante la presenza dell'immobile? A quanto sarebbero ammontate al momento della morte del de cuius le spese per il mantenimento, e qual'è il valore dell'immobile in relazione ad esse? Se l'appartamento, o parte del suo valore, non risulta donato in osservanza a un obbligo di legge in sostituzione di una spesa per il mantenimento, allora risulta effettivamente da imputarsi alla quota di legittima dell'erede che lo ha ricevuto in dono (probabilmente lo stesso varrebbe per la frazione di valore dell'appartamento che superasse le spese ipotetiche di mantenimento se il de cuius le avesse sostenute in luogo della donazione dell'appartamento). Nel caso comunque in cui l'appartamento risultasse una mera donazione per spirito di liberalità, e fosse da imputarsi per intero alla quota di legittima, forse sarebbe possibile chiedere nell'ambito della quota disponibile un'assegnazione ulteriore alla frazione spettante pari al valore del mantenimento dovuto in vita dal de cuius e non pagato. Le consiglio comunque di rivolgersi ad un avvocato competente in ambito successorio. [/QUOTE]
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