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<blockquote data-quote="User_29045" data-source="post: 383457"><p>Il passaggio, e il relativo cancello, servivano solo al tuo confinante.</p><p>Ora non gli serve più, perché ci comunichi che la servitù di passaggio è stata soppressa.</p><p></p><p>Teoricamente ci potrebbe essere un muro al posto del cancello, togliendo però la visuale.</p><p></p><p>Il confinante ha diritto di posare ciò che vuole sulla sua proprietà, purché ad esempio non sia materiale altamente infiammabile. Potrebbe essere questo il caso, visto che vi ha depositato le essenze arboree derivanti dalla potatura. Ma in tanti giardini c'è legname accatastato e nessuno dice niente, quindi non credo tu possa appellarti a questo.</p><p></p><p>Inoltre tu potresti in virtù del cancello avere acquisto una sorta di "<strong>servitù di veduta</strong>" (*) che ti viene preclusa grazie ai rami, penso che puoi appellarti soprattutto a questo.</p><p></p><p>Vàluta tu con un legale se conviene procedere o meno.</p><p></p><p>[USER=15253]@Nemesis[/USER] , [USER=42040]@uva[/USER] , gradirei conoscere il Vostro parere in questo caso particolare ottimamente documentato con la fotografia dello stato attuale dei luoghi.</p><p></p><p>(*) <a href="https://www.studiocataldi.it/articoli/23349-servitu-di-veduta-come-si-costituisce-e-come-si-estingue.asp" target="_blank">La servitù di veduta</a></p><p><u></u></p><p><u>VORREI RETTIFICARE quanto da me asserito sulla servitù di veduta sulla base di una sentenza della Cassazione, la seguente:</u></p><p></p><p>Non può dar luogo all’esercizio di una veduta una ringhiera posta a separazione fra due fondi urbani, trattandosi di un opera avente essenzialmente funzione divisoria, anche quando consenta di inspicere et prospicere in alienum</p><p></p><p><strong><span style="color: rgb(226, 80, 65)">Un’inferriata posta a separazione tra due fondi anche urbani non può dare luogo all’esercizio di una servitù di veduta</span></strong>, perché anche quando essa consenta di inspicere e di prospicere sul fondo altrui, costituisce pur sempre un’opera avente la funzione di semplice separazione dei fondi, mentre la eventuale possibilità di guardare e di affacciarsi sul fondo del vicino è, in tal caso, reciproca ed esclude, pertanto, quella situazione di soggezione di un fondo nei confronti dell’altro la cui sussistenza è indispensabile per la configurazione del diritto di servitù.</p><p></p><p><strong>Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 6 febbraio – 9 maggio 2014, n. 10181</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="User_29045, post: 383457"] Il passaggio, e il relativo cancello, servivano solo al tuo confinante. Ora non gli serve più, perché ci comunichi che la servitù di passaggio è stata soppressa. Teoricamente ci potrebbe essere un muro al posto del cancello, togliendo però la visuale. Il confinante ha diritto di posare ciò che vuole sulla sua proprietà, purché ad esempio non sia materiale altamente infiammabile. Potrebbe essere questo il caso, visto che vi ha depositato le essenze arboree derivanti dalla potatura. Ma in tanti giardini c'è legname accatastato e nessuno dice niente, quindi non credo tu possa appellarti a questo. Inoltre tu potresti in virtù del cancello avere acquisto una sorta di "[B]servitù di veduta[/B]" (*) che ti viene preclusa grazie ai rami, penso che puoi appellarti soprattutto a questo. Vàluta tu con un legale se conviene procedere o meno. [USER=15253]@Nemesis[/USER] , [USER=42040]@uva[/USER] , gradirei conoscere il Vostro parere in questo caso particolare ottimamente documentato con la fotografia dello stato attuale dei luoghi. (*) [URL='https://www.studiocataldi.it/articoli/23349-servitu-di-veduta-come-si-costituisce-e-come-si-estingue.asp']La servitù di veduta[/URL] [U] VORREI RETTIFICARE quanto da me asserito sulla servitù di veduta sulla base di una sentenza della Cassazione, la seguente:[/U] Non può dar luogo all’esercizio di una veduta una ringhiera posta a separazione fra due fondi urbani, trattandosi di un opera avente essenzialmente funzione divisoria, anche quando consenta di inspicere et prospicere in alienum [B][COLOR=rgb(226, 80, 65)]Un’inferriata posta a separazione tra due fondi anche urbani non può dare luogo all’esercizio di una servitù di veduta[/COLOR][/B], perché anche quando essa consenta di inspicere e di prospicere sul fondo altrui, costituisce pur sempre un’opera avente la funzione di semplice separazione dei fondi, mentre la eventuale possibilità di guardare e di affacciarsi sul fondo del vicino è, in tal caso, reciproca ed esclude, pertanto, quella situazione di soggezione di un fondo nei confronti dell’altro la cui sussistenza è indispensabile per la configurazione del diritto di servitù. [B]Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 6 febbraio – 9 maggio 2014, n. 10181[/B] [/QUOTE]
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