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Locazione, Affitto e Sfratto
Pattuizione disdetta anticipata contratto commerciale (e' possibile?)
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Testo
<blockquote data-quote="shara" data-source="post: 206050" data-attributes="member: 40471"><p>in questi giorni sto leggendo molti interventi sul forum e non solo..</p><p>ce' una cosa che mi piacerebbe capire meglio e riguarda la possibilità di una pattuizione di una disdetta anticipata su un <strong>contratto commerciale.</strong></p><p>mi e' capitato di leggere due cose contrastanti (almeno così mi sembra)</p><p></p><p>da una parte questo:</p><p></p><p><em>Per contro, essendo oggetto di tutela il solo interesse del conduttore, <strong>nulla osta a che le parti pattuiscano invece un’apposita clausola, idonea a consentire solo a quest’ultimo di recedere dal contratto,</strong> dando preavviso. La legge fissa il relativo termine in sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, ma in questo caso alle parti è concesso pattuire anche un termine più breve, siccome ciò opera sempre a vantaggio del conduttore.</em></p><p></p><p>da un altra quest'altro:</p><p></p><p><em>A norma dell’art 27, comma 5, L. n. 392/78, qualora nel contratto sia convenuta una durata inferiore o non sia convenuta alcuna durata, </em><strong><em>la locazione si intende pattuita per la durata prevista dalla legge </em></strong><em>(ossia 6 o 9 anni). La clausola contrattuale che prevede una durata inferiore è afflitta da </em><strong><em>nullità relativa</em></strong><em> (art. 79 L. n. 392/78 ), con conseguente automatico adeguamento della durata </em><strong><em>secondo la norma sopra riportata</em></strong><em>.</em></p><p><em></em></p><p>chi ha ragione delle due versioni?</p><p>o se valgono entrambi,sapreste spiegarmi la ragione,in virtù della domanda <u>come da titolo?</u></p><p></p><p>Grazie per chi volesse intervenire</p><p></p><p><em></em></p><p><em></em></p><p><em></em></p><p><em></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="shara, post: 206050, member: 40471"] in questi giorni sto leggendo molti interventi sul forum e non solo.. ce' una cosa che mi piacerebbe capire meglio e riguarda la possibilità di una pattuizione di una disdetta anticipata su un [B]contratto commerciale.[/B] mi e' capitato di leggere due cose contrastanti (almeno così mi sembra) da una parte questo: [I]Per contro, essendo oggetto di tutela il solo interesse del conduttore, [B]nulla osta a che le parti pattuiscano invece un’apposita clausola, idonea a consentire solo a quest’ultimo di recedere dal contratto,[/B] dando preavviso. La legge fissa il relativo termine in sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, ma in questo caso alle parti è concesso pattuire anche un termine più breve, siccome ciò opera sempre a vantaggio del conduttore.[/I] da un altra quest'altro: [I]A norma dell’art 27, comma 5, L. n. 392/78, qualora nel contratto sia convenuta una durata inferiore o non sia convenuta alcuna durata, [/I][B][I]la locazione si intende pattuita per la durata prevista dalla legge [/I][/B][I](ossia 6 o 9 anni). La clausola contrattuale che prevede una durata inferiore è afflitta da [/I][B][I]nullità relativa[/I][/B][I] (art. 79 L. n. 392/78 ), con conseguente automatico adeguamento della durata [/I][B][I]secondo la norma sopra riportata[/I][/B][I]. [/I] chi ha ragione delle due versioni? o se valgono entrambi,sapreste spiegarmi la ragione,in virtù della domanda [U]come da titolo?[/U] Grazie per chi volesse intervenire [I] [/I] [/QUOTE]
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