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Pertinenza secondo box
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<blockquote data-quote="User_29045" data-source="post: 146017"><p>Ma tu dov'eri quando hai comprato? <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" /> Scusa la franchezza, ma dovresti essere perfettamente a conoscenza di questi vincoli, che dovrebbero risultare:</p><p> </p><p>a) Descritti a parole nel rogito notarile relativo al tuo acquisto;</p><p>b) Descritti nella sezione D della NOTA DI TRASCRIZIONE la quale, essendo in UNICO ORIGINALE, dovrebbe essere da secoli in tuo possesso, in quanto dopo circa 6 mesi dal rogito notarile di acquisto, si va dal notaio rogante, e la si esige: il notaio ti fa firmare una ricevuta con la quale lo esoneri da ogni obbligo di conservazione, e ti consegna la NOTA DI TRASCRIZIONE in unico originale, nella cui sezione D sono indicati eventuali vincoli che potrebbero recare pregiudizio alla compravendita del secondo box che ti accingi ad effettuare.</p><p> </p><p>Venendo al tuo quesito principale, ci sono due tipi di pertinenze: pertinenzialità irrevocabile e pertinenzialità revocabile. Ti allego due PDF che sono le note di trascrizione di due rogiti notarili che mi riguardano (sono due box). Il 1° box, essendo costruito (Legge Tognoli, 122/1989) su terreno demaniale (appartenente dunque allo Stato), ed avendone acquisito il solo DIRITTO DI SUPERFICIE novantennale, e non il diritto di area (nota: DIRITTO DI PROPRIETA' = DIRITTO DI SUPERFICIE + DIRITTO DI AREA), costituisce una pertinenzialità IRREVOCABILE, ovvero sia potrò vendere il box solo se con lo stesso atto vendo la casa a cui l'ho legato per sempre. Il 2° box è stato costruito su un terreno di proprietà privata, sempre fruendo dalla Legge Tognoli (122/1989), ottenendo dal Comune di Roma la dèroga al vincolo di pertinenzialità con apposita delibera comunale, è una pertinenza libera, ossia rivendibile quando voglio.</p><p> </p><p>La risposta sta dunque nelle NOTE DI TRASCRIZIONE di entrambi i box auto da te posseduti: se entrambe le note di trascrizione, nella sezione D, non riportano iscrizioni pregiudizievoli, sei libero di vendere. Attenzione, però: il box che hai acquistato (il primo!) con aliquota agevolata del 4%, non potrai rivenderlo prima di 5 anni dal suo acquisto. Quello acquistato con aliquota ordinaria del 10% puoi rivenderlo anche il giorno dopo averlo comprato.</p><p> </p><p>Esistono delle pertinenze particolari che, sempre in virtù di delibere comunali, sono cedibili soltanto se l'acquirente dichiara di legarle come pertinenze al proprio appartamento: devi verificare anche qui, sul rogito notarile e sulla nota di trascrizione, se ciò vale anche per il secondo box che desideri alienare.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="User_29045, post: 146017"] Ma tu dov'eri quando hai comprato? :) Scusa la franchezza, ma dovresti essere perfettamente a conoscenza di questi vincoli, che dovrebbero risultare: a) Descritti a parole nel rogito notarile relativo al tuo acquisto; b) Descritti nella sezione D della NOTA DI TRASCRIZIONE la quale, essendo in UNICO ORIGINALE, dovrebbe essere da secoli in tuo possesso, in quanto dopo circa 6 mesi dal rogito notarile di acquisto, si va dal notaio rogante, e la si esige: il notaio ti fa firmare una ricevuta con la quale lo esoneri da ogni obbligo di conservazione, e ti consegna la NOTA DI TRASCRIZIONE in unico originale, nella cui sezione D sono indicati eventuali vincoli che potrebbero recare pregiudizio alla compravendita del secondo box che ti accingi ad effettuare. Venendo al tuo quesito principale, ci sono due tipi di pertinenze: pertinenzialità irrevocabile e pertinenzialità revocabile. Ti allego due PDF che sono le note di trascrizione di due rogiti notarili che mi riguardano (sono due box). Il 1° box, essendo costruito (Legge Tognoli, 122/1989) su terreno demaniale (appartenente dunque allo Stato), ed avendone acquisito il solo DIRITTO DI SUPERFICIE novantennale, e non il diritto di area (nota: DIRITTO DI PROPRIETA' = DIRITTO DI SUPERFICIE + DIRITTO DI AREA), costituisce una pertinenzialità IRREVOCABILE, ovvero sia potrò vendere il box solo se con lo stesso atto vendo la casa a cui l'ho legato per sempre. Il 2° box è stato costruito su un terreno di proprietà privata, sempre fruendo dalla Legge Tognoli (122/1989), ottenendo dal Comune di Roma la dèroga al vincolo di pertinenzialità con apposita delibera comunale, è una pertinenza libera, ossia rivendibile quando voglio. La risposta sta dunque nelle NOTE DI TRASCRIZIONE di entrambi i box auto da te posseduti: se entrambe le note di trascrizione, nella sezione D, non riportano iscrizioni pregiudizievoli, sei libero di vendere. Attenzione, però: il box che hai acquistato (il primo!) con aliquota agevolata del 4%, non potrai rivenderlo prima di 5 anni dal suo acquisto. Quello acquistato con aliquota ordinaria del 10% puoi rivenderlo anche il giorno dopo averlo comprato. Esistono delle pertinenze particolari che, sempre in virtù di delibere comunali, sono cedibili soltanto se l'acquirente dichiara di legarle come pertinenze al proprio appartamento: devi verificare anche qui, sul rogito notarile e sulla nota di trascrizione, se ciò vale anche per il secondo box che desideri alienare. [/QUOTE]
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