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Area Tecnica ed Edilizia
Catasto Fabbricati ed Edilizia Urbana
Piano Casa Regione Lombardia
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<blockquote data-quote="Il Custode" data-source="post: 4790" data-attributes="member: 2871"><p>[center:1kv9nft4](Legge n. 13 del 16-07-2009, Dgr n. 10134 del 7/8/2009)[/center:1kv9nft4]</p><p></p><ol> <li data-xf-list-type="ol"><strong>Tipologie di immobili.</strong> <br /> Edifici esistenti al 31 marzo 2005.[/*:m:1kv9nft4]</li> <li data-xf-list-type="ol"><strong>Zone escluse.</strong> <br /> I Centri storici e i nuclei urbani di antica formazione, salvo l’eccezione prevista per le demolizioni e ricostruzioni. Le zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all’agricoltura o ad attività produttive. Le aree inedificabili. Gli edifici realizzati senza titolo abilitativo o in totale difformità, anche se condonati. Gli edifici con vincolo storico-artistico.[/*:m:1kv9nft4]</li> <li data-xf-list-type="ol"><strong>Termini presentazione richiesta di assenso.</strong> <br /> Dal 15 ottobre 2009 al 30 aprile 2011.[/*:m:1kv9nft4]</li> <li data-xf-list-type="ol"><strong>Incrementi volumetrici.</strong> <br /> Del 20% al massimo della volumetria per le abitazioni uni e bifamiliari di qualsiasi grandezza, con incremento non superiore a 300 mc. Nella stessa misura, le altre abitazioni debbono avere volumetria massima di 1.200 mc.<br /> [list:1kv9nft4]</li> <li data-xf-list-type="ol"><strong>Risparmio energetico.</strong> Deve essere assicurato un risparmio per edificio esistente del 10% del fabbisogno energetico. In alternativa si possono raggiungere gli standard previsti per le nuove costruzioni.[/*:m:1kv9nft4]</li> <li data-xf-list-type="ol"><strong>Limiti urbanistici.</strong> Concesso al massimo il superamento indice fondiario del 50%. Esclusi gli edifici con abusi edilizi commessi per assenza di titolo abilitativo o in totale difformità, anche se successivamente condonati. Rispetto della normativa antisismica vigente.[/*:m:1kv9nft4]</li> <li data-xf-list-type="ol"><strong>Limiti edilizi.</strong> Possono essere superate, fino a 4 metri, le altezze massime previste. Vanno serbate le distanze legali.[/*:m:1kv9nft4]</li> </ol><p>[/*:m:1kv9nft4]</p><p>[*]<strong>Recuperi senza incrementi volumetrici.</strong> </p><p>Riguardano gli edifici parzialmente residenziali e a quelli non residenziali in zone a prevalente destinazione residenziale, che vengano interamente destinati a residenza.</p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><strong>Limiti edilizi.</strong> Le loro altezze debbono essere non superiore al massimo tra il valore esistente e quello ammesso dallo strumento urbanistico, vigente o adottato, con rapporti di copertura maggiorati fino al 25 per cento rispetto a quello previsto dallo strumento stesso per le zone residenziali[/*:m:1kv9nft4]</li> </ul><p>[/*:m:1kv9nft4]</p><p>[*]<strong>Demolizioni e ricostruzioni.</strong> </p><p>Possibili con incremento fino al 30% della volumetria. Si sale al 35% se un quarto della superficie dell’area è destinata ad alberi oppure si costituiscono quinte arboree perimetrali. I criteri di questo ulteriore incremento sono dettagliati nella Delibera di giunta 7/8/2009, n. 10134. Tra l’altro occorre utilizzare specie arboree autoctone lombarde oppure naturalizzate o consolidate nel paesaggio locale. A quote inferiori a 600 metri solo latifoglie. Se la superficie fondiaria supera i 15 mila mq, occorre un progetto a firma di un tecnico agronomo-forestale che, oltre a definire l'impianto arboreo, preveda un piano di manutenzione del verde: la . densità minima è di 200 piante per ettaro. Le quinte dovranno delimitare almeno due lati e comunque quelli davanti a spazi pubblici, essere preferite in caso di insediamenti industriali ed essere profonde almeno 3 metri.</p><p>E’ ammessa la demolizione e ricostruzione anche nei Centri storici e i nuclei urbani di antica formazione, se l’edificio non è coerente con le loro caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali. La richiesta è subordinata al silenzio-rifiuto delle commissioni ambientali.</p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><strong>Risparmio energetico.</strong> Tutto l’edificio deve avere fabbisogno termico diminuito del 30%.ripetto a quello previsto per le nuove costruzioni.[/*:m:1kv9nft4]</li> <li data-xf-list-type="ul"><strong>Limiti urbanistici.</strong> Stessa volumetria per edifici esistenti misti residenziale e non, se destinati totalmente a residenziale, con rapporto copertura maggiorato 25% Per il resto, i limiti urbanistici sono gli stessi previsti per gli incrementi volumetrici.[/*:m:1kv9nft4]</li> <li data-xf-list-type="ul"><strong>Limiti edilizi.</strong> Si può far eccezione alle altezze massime, con incremento fino a 4 metri. Vanno rispettate le distanze legali dalle costruzioni e dalle strade.[/*:m:1kv9nft4]</li> </ul><p>[/*:m:1kv9nft4]</p><p>[*]<strong>Autonomia comunale.</strong> </p><p>Entro il 15 ottobre 2009 i comuni possono determinare esclusioni del loro territorio, e dare prescrizioni rispetto alla necessità di necessità di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde.[/*:m:1kv9nft4]</p><p>[*]<strong>Edilizia convenzionata e sovvenzionata.</strong> </p><p>Incrementi volumetrici fino al 40% cento della volumetria complessiva destinata a edilizia residenziale pubblica esistente nel quartiere, anche in assenza di piano urbanistico attutivo o in deroga a quello esistente. Contributo di costruzione limitato agli oneri di urbanizzazione ridotti al 50%.</p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><strong>Risparmio energetico.</strong> Requisiti minimi di risparmio energetico previsti dai provvedimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 25 della l. r. 24/2006 nonché una serie di altri interventi possibili (intonacatura facciate, aree a verde, recupero energetico, eliminazione amianto, eccetera).[/*:m:1kv9nft4]</li> </ul><p>[/*:m:1kv9nft4]</p><p>[*]<strong>Iter e contributo costruzione.</strong> I progetti che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, sono soggetti all’esame dell’impatto paesistico previsto dal piano territoriale paesistico regionale,reso entro 60 giorni. Vige il silenzio-assenso. Il Contributo costruzione, sulla parte oggetto dell’ampliamento, è ridotto del 30% salvo che i comuni, entro il 15 ottobre 2009, decidano una diversa riduzione.[/*:m:1kv9nft4]</p><p>[*]<strong>Edifici non abitativi.</strong> </p><p>Ammessi i fabbricati a destinazione artigianale o produttiva.</p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><strong>Incrementi volumetrici.</strong> Del 30% del volume, ma solo a patto che lo permetta una motivata deliberazione comunale. Si sale al 35% se l’area è alberata per almeno un quarto del lotto interessato, ovvero sono state piantate quinte arboree perimetrali, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.[/*:m:1kv9nft4]</li> <li data-xf-list-type="ul"><strong>Demolizioni e ricostruzioni.</strong> Possibili solo con deliberazione motivata dei comuni entro il termine del 15 ottobre 2009, nelle aree classificate a destinazione produttiva secondaria. Stessi aumenti volumetrici previsti per le demolizioni e ricostruzioni residenziali.[/*:m:1kv9nft4]</li> </ul><p>[/*:m:1kv9nft4]</p><p>[*]<strong>Altre disposizioni.</strong> </p><p>Sono utilizzabili, senza incrementi, le volumetrie edilizie in seminterrato, per destinazioni accessorie alla residenza, per attività economiche ammesse dagli strumenti urbanistici, nonché per attività professionali. Nelle aree destinate all’agricoltura è consentito il recupero edilizio e funzionale, sino ad un massimo di 600 metri cubi, di edifici assentiti prima del 13 giugno 1980, per destinazioni residenziali dell’agricoltore, per agriturismo e per uffici e attività di servizio compatibili.[/*:m:1kv9nft4][/list<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/scream.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":shock:" title="Shock :shock:" data-shortname=":shock:" />:1kv9nft4]</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Il Custode, post: 4790, member: 2871"] [center:1kv9nft4](Legge n. 13 del 16-07-2009, Dgr n. 10134 del 7/8/2009)[/center:1kv9nft4] [list=1][*][b]Tipologie di immobili.[/b] Edifici esistenti al 31 marzo 2005.[/*:m:1kv9nft4] [*][b]Zone escluse.[/b] I Centri storici e i nuclei urbani di antica formazione, salvo l’eccezione prevista per le demolizioni e ricostruzioni. Le zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all’agricoltura o ad attività produttive. Le aree inedificabili. Gli edifici realizzati senza titolo abilitativo o in totale difformità, anche se condonati. Gli edifici con vincolo storico-artistico.[/*:m:1kv9nft4] [*][b]Termini presentazione richiesta di assenso.[/b] Dal 15 ottobre 2009 al 30 aprile 2011.[/*:m:1kv9nft4] [*][b]Incrementi volumetrici.[/b] Del 20% al massimo della volumetria per le abitazioni uni e bifamiliari di qualsiasi grandezza, con incremento non superiore a 300 mc. Nella stessa misura, le altre abitazioni debbono avere volumetria massima di 1.200 mc. [list:1kv9nft4][*][b]Risparmio energetico.[/b] Deve essere assicurato un risparmio per edificio esistente del 10% del fabbisogno energetico. In alternativa si possono raggiungere gli standard previsti per le nuove costruzioni.[/*:m:1kv9nft4] [*][b]Limiti urbanistici.[/b] Concesso al massimo il superamento indice fondiario del 50%. Esclusi gli edifici con abusi edilizi commessi per assenza di titolo abilitativo o in totale difformità, anche se successivamente condonati. Rispetto della normativa antisismica vigente.[/*:m:1kv9nft4] [*][b]Limiti edilizi.[/b] Possono essere superate, fino a 4 metri, le altezze massime previste. 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Tra l’altro occorre utilizzare specie arboree autoctone lombarde oppure naturalizzate o consolidate nel paesaggio locale. A quote inferiori a 600 metri solo latifoglie. Se la superficie fondiaria supera i 15 mila mq, occorre un progetto a firma di un tecnico agronomo-forestale che, oltre a definire l'impianto arboreo, preveda un piano di manutenzione del verde: la . densità minima è di 200 piante per ettaro. Le quinte dovranno delimitare almeno due lati e comunque quelli davanti a spazi pubblici, essere preferite in caso di insediamenti industriali ed essere profonde almeno 3 metri. E’ ammessa la demolizione e ricostruzione anche nei Centri storici e i nuclei urbani di antica formazione, se l’edificio non è coerente con le loro caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali. La richiesta è subordinata al silenzio-rifiuto delle commissioni ambientali. 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Vanno rispettate le distanze legali dalle costruzioni e dalle strade.[/*:m:1kv9nft4][/list][/*:m:1kv9nft4] [*][b]Autonomia comunale.[/b] Entro il 15 ottobre 2009 i comuni possono determinare esclusioni del loro territorio, e dare prescrizioni rispetto alla necessità di necessità di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde.[/*:m:1kv9nft4] [*][b]Edilizia convenzionata e sovvenzionata.[/b] Incrementi volumetrici fino al 40% cento della volumetria complessiva destinata a edilizia residenziale pubblica esistente nel quartiere, anche in assenza di piano urbanistico attutivo o in deroga a quello esistente. Contributo di costruzione limitato agli oneri di urbanizzazione ridotti al 50%. [list][*][b]Risparmio energetico.[/b] Requisiti minimi di risparmio energetico previsti dai provvedimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 25 della l. r. 24/2006 nonché una serie di altri interventi possibili (intonacatura facciate, aree a verde, recupero energetico, eliminazione amianto, eccetera).[/*:m:1kv9nft4][/list][/*:m:1kv9nft4] [*][b]Iter e contributo costruzione.[/b] I progetti che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, sono soggetti all’esame dell’impatto paesistico previsto dal piano territoriale paesistico regionale,reso entro 60 giorni. Vige il silenzio-assenso. Il Contributo costruzione, sulla parte oggetto dell’ampliamento, è ridotto del 30% salvo che i comuni, entro il 15 ottobre 2009, decidano una diversa riduzione.[/*:m:1kv9nft4] [*][b]Edifici non abitativi.[/b] Ammessi i fabbricati a destinazione artigianale o produttiva. [list][*][b]Incrementi volumetrici.[/b] Del 30% del volume, ma solo a patto che lo permetta una motivata deliberazione comunale. Si sale al 35% se l’area è alberata per almeno un quarto del lotto interessato, ovvero sono state piantate quinte arboree perimetrali, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.[/*:m:1kv9nft4] [*][b]Demolizioni e ricostruzioni.[/b] Possibili solo con deliberazione motivata dei comuni entro il termine del 15 ottobre 2009, nelle aree classificate a destinazione produttiva secondaria. Stessi aumenti volumetrici previsti per le demolizioni e ricostruzioni residenziali.[/*:m:1kv9nft4][/list][/*:m:1kv9nft4] [*][b]Altre disposizioni.[/b] Sono utilizzabili, senza incrementi, le volumetrie edilizie in seminterrato, per destinazioni accessorie alla residenza, per attività economiche ammesse dagli strumenti urbanistici, nonché per attività professionali. Nelle aree destinate all’agricoltura è consentito il recupero edilizio e funzionale, sino ad un massimo di 600 metri cubi, di edifici assentiti prima del 13 giugno 1980, per destinazioni residenziali dell’agricoltore, per agriturismo e per uffici e attività di servizio compatibili.[/*:m:1kv9nft4][/list:o:1kv9nft4] [/QUOTE]
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