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<blockquote data-quote="Il Custode" data-source="post: 4780" data-attributes="member: 2871"><p>[center:3ba36v29](Legge Regione Toscana 8 maggio 2009, n. 24)[/center:3ba36v29]</p><p></p><ol> <li data-xf-list-type="ol"><strong>Tipologie di immobili.</strong> <br /> Con SUL esistente il 31 marzo 2009. Tipologie monofamiliari o bifamiliare, senza limiti di ampiezza dell’esistente. Negli altri casi la SUL massima deve essere di 350 mq. Sono equiparati agli edifici abitativi quelli rurali residenza dell’imprenditore agricolo e dei familiari.[/*:m:3ba36v29]</li> <li data-xf-list-type="ol"><strong>Zone escluse.</strong> <br /> Centri storici, parchi, riserve regionali e nazionali. Escluse le zone con pericolosità idraulica e geomorfologica molto elevata.[/*:m:3ba36v29]</li> <li data-xf-list-type="ol"><strong>Termini presentazione richiesta di assenso.</strong> <br /> 31 dicembre 2010.[/*:m:3ba36v29]</li> <li data-xf-list-type="ol"><strong>Incrementi volumetrici.</strong> <br /> Max 20% della SUL esistente al 31 marzo 2009 fino a un massimo di 70 mq lordi. Vanno computate nell’incremento volumetrico le superfici utili condonate<br /> [list:3ba36v29]</li> <li data-xf-list-type="ol"><strong>Risparmio energetico.</strong> Indice prestazione energetica inferiore al 20% rispetto a quello delle nuove costruzioni. Finestre con intercapedini di aria o di gas (anche per i locali non ampliati). Utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l’impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili.[/*:m:3ba36v29]</li> <li data-xf-list-type="ol"><strong>Limiti urbanistici.</strong> Le agevolazioni sono concesse solo laddove strumenti urbanistici consentono la ristrutturazione edilizia con addizioni funzionali o incrementi volumetrici. Si tratta comunque della maggioranza del territorio regionale. No ai cambi d’uso. Fuori dai centri abitati, approvvigionamento acqua potabile e di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue Vietato l’incremento di nuove unità immobiliari o il cambio d’uso prima di 5 anni dalla presentazione della Dia o del permesso di costruire, pena il fatto che l’intervento sia considerato come totalmente abusivo, con demolizione.[/*:m:3ba36v29]</li> <li data-xf-list-type="ol"><strong>Limiti edilizi.</strong> Rispetto delle altezze massime e delle distanze legali previste negli strumenti urbanistici.[/*:m:3ba36v29]</li> </ol><p>[/*:m:3ba36v29]</p><p>[*]<strong>Demolizioni e ricostruzioni.</strong> </p><p>Fino al 35% SUL esistente al 31 marzo 2009. E’ possibile demolire e ricostruire anche immobili che abbiano fino al 25% di SUL a non abitativo. In tal caso però la superficie non abitativa non va computata ai fini dell’incremento e non va aumentata.</p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><strong>Risparmio energetico.</strong> Indice prestazione energetica inferiore al 50% alle nuove costruzioni.[/*:m:3ba36v29]</li> <li data-xf-list-type="ul"><strong>Limiti urbanistici.</strong> Possono essere create nuove unità immobiliari di almeno 50 mq di SUL, ma un ulteriore incremento è vietato prima di 5 anni dalla richiesta di Dia o permesso. Per il resto i limiti sono Identici a quelli previsti per gli incrementi volumetrici[/*:m:3ba36v29]</li> <li data-xf-list-type="ul"><strong>Limiti edilizi.</strong> Rispetto delle altezze massime e delle distanze legali.[/*:m:3ba36v29]</li> </ul><p>[/*:m:3ba36v29]</p><p>[*]<strong>Autonomia comunale.</strong> </p><p>Nessuna.[/*:m:3ba36v29]</p><p>[*]<strong>Iter e contributo costruzione.</strong></p><p>Si ricorre sempre alla Dia.[/*:m:3ba36v29]</p><p>[*]<strong>Edifici non abitativi.</strong> </p><p>Esclusi[/*:m:3ba36v29][/list<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/scream.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":shock:" title="Shock :shock:" data-shortname=":shock:" />:3ba36v29]</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Il Custode, post: 4780, member: 2871"] [center:3ba36v29](Legge Regione Toscana 8 maggio 2009, n. 24)[/center:3ba36v29] [list=1][*][b]Tipologie di immobili.[/b] Con SUL esistente il 31 marzo 2009. Tipologie monofamiliari o bifamiliare, senza limiti di ampiezza dell’esistente. Negli altri casi la SUL massima deve essere di 350 mq. Sono equiparati agli edifici abitativi quelli rurali residenza dell’imprenditore agricolo e dei familiari.[/*:m:3ba36v29] [*][b]Zone escluse.[/b] Centri storici, parchi, riserve regionali e nazionali. Escluse le zone con pericolosità idraulica e geomorfologica molto elevata.[/*:m:3ba36v29] [*][b]Termini presentazione richiesta di assenso.[/b] 31 dicembre 2010.[/*:m:3ba36v29] [*][b]Incrementi volumetrici.[/b] Max 20% della SUL esistente al 31 marzo 2009 fino a un massimo di 70 mq lordi. Vanno computate nell’incremento volumetrico le superfici utili condonate [list:3ba36v29][*][b]Risparmio energetico.[/b] Indice prestazione energetica inferiore al 20% rispetto a quello delle nuove costruzioni. Finestre con intercapedini di aria o di gas (anche per i locali non ampliati). Utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l’impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili.[/*:m:3ba36v29] [*][b]Limiti urbanistici.[/b] Le agevolazioni sono concesse solo laddove strumenti urbanistici consentono la ristrutturazione edilizia con addizioni funzionali o incrementi volumetrici. Si tratta comunque della maggioranza del territorio regionale. No ai cambi d’uso. Fuori dai centri abitati, approvvigionamento acqua potabile e di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue Vietato l’incremento di nuove unità immobiliari o il cambio d’uso prima di 5 anni dalla presentazione della Dia o del permesso di costruire, pena il fatto che l’intervento sia considerato come totalmente abusivo, con demolizione.[/*:m:3ba36v29] [*][b]Limiti edilizi.[/b] Rispetto delle altezze massime e delle distanze legali previste negli strumenti urbanistici.[/*:m:3ba36v29][/list][/*:m:3ba36v29] [*][b]Demolizioni e ricostruzioni.[/b] Fino al 35% SUL esistente al 31 marzo 2009. E’ possibile demolire e ricostruire anche immobili che abbiano fino al 25% di SUL a non abitativo. In tal caso però la superficie non abitativa non va computata ai fini dell’incremento e non va aumentata. [list][*][b]Risparmio energetico.[/b] Indice prestazione energetica inferiore al 50% alle nuove costruzioni.[/*:m:3ba36v29] [*][b]Limiti urbanistici.[/b] Possono essere create nuove unità immobiliari di almeno 50 mq di SUL, ma un ulteriore incremento è vietato prima di 5 anni dalla richiesta di Dia o permesso. Per il resto i limiti sono Identici a quelli previsti per gli incrementi volumetrici[/*:m:3ba36v29] [*][b]Limiti edilizi.[/b] Rispetto delle altezze massime e delle distanze legali.[/*:m:3ba36v29][/list][/*:m:3ba36v29] [*][b]Autonomia comunale.[/b] Nessuna.[/*:m:3ba36v29] [*][b]Iter e contributo costruzione.[/b] Si ricorre sempre alla Dia.[/*:m:3ba36v29] [*][b]Edifici non abitativi.[/b] Esclusi[/*:m:3ba36v29][/list:o:3ba36v29] [/QUOTE]
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