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Posizione debitoria dei condomini.
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<blockquote data-quote="User_29045" data-source="post: 399401"><p>A questo link ufficiale:</p><p></p><p>[URL unfurl="true"]https://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/problema-settimana/%3C%3Cbilancio%3E%3E-condominio:20120820.php?refresh_ce=1[/URL]</p><p></p><p>si legge tra le altre cose:</p><p></p><p><em>Nella predisposizione e presentazione del rendiconto,<strong> l'amministratore può anche illustrare la posizione debitoria dei condomini morosi, senza che possa venire in rilievo il Dlgs 196 del 30 giugno 2003 –</strong> Codice della privacy – sul trattamento dei dati personali. Con un comunicato stampa dell'8 febbraio 2006,<strong><u> il Garante ha infatti chiarito che i condomini possono essere informati degli eventuali inadempimenti degli altri partecipanti sia in sede di rendiconto annuale, sia durante la gestione</u></strong>, a seguito di <strong><u>specifica richiesta.</u></strong> I dati relativi alle morosità dei condomini<span style="color: rgb(226, 80, 65)"><strong> non possono però essere comunicati a terzi estranei al condominio</strong></span>, perciò è <strong><span style="color: rgb(147, 101, 184)">vietata qualsiasi esposizione al pubblico di avvisi, solleciti e quant'altro.</span></strong> Il rendiconto è redatto secondo il criterio di cassa e non è soggetto a speciali formalità, essendo sufficiente che risultino gli elementi necessari alla comprensione dei modi di impiego dei fondi e della ripartizione delle spese (Cassazione, 20 aprile 1994, n. 3747). Peraltro, sempre secondo la Suprema corte (27 gennaio 1988, n. 731), la delibera assembleare che approvi un rendiconto non veritiero, in relazione ai debiti del condominio, può essere annullata per eccesso di potere. Non solo. Secondo la Corte d'appello di Milano (sentenza del 20 maggio 1992), un rendiconto non veritiero è addirittura affetto da nullità assoluta, mentre un rendiconto mal redatto, contenente imprecisioni anche di natura formale, nel caso in cui venga approvato dall'assemblea, è solo annullabile, e quindi impugnabile entro 30 giorni, a norma dell'articolo 1137 del Codice civile. </em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="User_29045, post: 399401"] A questo link ufficiale: [URL unfurl="true"]https://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/problema-settimana/%3C%3Cbilancio%3E%3E-condominio:20120820.php?refresh_ce=1[/URL] si legge tra le altre cose: [I]Nella predisposizione e presentazione del rendiconto,[B] l'amministratore può anche illustrare la posizione debitoria dei condomini morosi, senza che possa venire in rilievo il Dlgs 196 del 30 giugno 2003 –[/B] Codice della privacy – sul trattamento dei dati personali. Con un comunicato stampa dell'8 febbraio 2006,[B][U] il Garante ha infatti chiarito che i condomini possono essere informati degli eventuali inadempimenti degli altri partecipanti sia in sede di rendiconto annuale, sia durante la gestione[/U][/B], a seguito di [B][U]specifica richiesta.[/U][/B] I dati relativi alle morosità dei condomini[COLOR=rgb(226, 80, 65)][B] non possono però essere comunicati a terzi estranei al condominio[/B][/COLOR], perciò è [B][COLOR=rgb(147, 101, 184)]vietata qualsiasi esposizione al pubblico di avvisi, solleciti e quant'altro.[/COLOR][/B] Il rendiconto è redatto secondo il criterio di cassa e non è soggetto a speciali formalità, essendo sufficiente che risultino gli elementi necessari alla comprensione dei modi di impiego dei fondi e della ripartizione delle spese (Cassazione, 20 aprile 1994, n. 3747). Peraltro, sempre secondo la Suprema corte (27 gennaio 1988, n. 731), la delibera assembleare che approvi un rendiconto non veritiero, in relazione ai debiti del condominio, può essere annullata per eccesso di potere. Non solo. Secondo la Corte d'appello di Milano (sentenza del 20 maggio 1992), un rendiconto non veritiero è addirittura affetto da nullità assoluta, mentre un rendiconto mal redatto, contenente imprecisioni anche di natura formale, nel caso in cui venga approvato dall'assemblea, è solo annullabile, e quindi impugnabile entro 30 giorni, a norma dell'articolo 1137 del Codice civile. [/I] [/QUOTE]
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