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Possiamo cederci tra coeredi quote di eredità?
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 10250" data-attributes="member: 4594"><p>Con il consenso di tutti potete tranquillamente sciogliere la comunione e procedere alla divisione e alla eventuale compensazione, a conguaglio, in denaro . </p><p> </p><p>Le riporto comunque per completezza alcuni articoli del codice chiari e comprensibili anche al profano che potrebbero essere invocati se a tale consenso unanime non si pervenisse ;</p><p></p><p><span style="font-size: 10px"><strong>Art. 713.--Facoltà di domandare la divisione.—</strong><strong>I</strong> <strong>coeredi possono sempre domandare la divisione</strong>. ...omissis.....</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 10px"><strong>Art. 718---</strong>Diritto ai beni in natura<strong>.---</strong>Ciascun coerede <strong>può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili</strong> dell'eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti</span> </p><p></p><p><span style="font-size: 10px"><strong>Art. 720---Immobili non divisibili.---</strong><strong>Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili</strong>, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 10px"><strong>Art. 721---Vendita degli immobili---</strong>I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, <strong>sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.</strong></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 10px"><strong>Art. 732--Diritto di prelazione.---</strong>Il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria--Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 10250, member: 4594"] Con il consenso di tutti potete tranquillamente sciogliere la comunione e procedere alla divisione e alla eventuale compensazione, a conguaglio, in denaro . Le riporto comunque per completezza alcuni articoli del codice chiari e comprensibili anche al profano che potrebbero essere invocati se a tale consenso unanime non si pervenisse ; [SIZE=2][B]Art. 713.--Facoltà di domandare la divisione.—[/B][B]I[/B] [B]coeredi possono sempre domandare la divisione[/B]. ...omissis.....[/SIZE] [SIZE=2][B]Art. 718---[/B]Diritto ai beni in natura[B].---[/B]Ciascun coerede [B]può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili[/B] dell'eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti[/SIZE] [SIZE=2][B]Art. 720---Immobili non divisibili.---[/B][B]Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili[/B], o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.[/SIZE] [SIZE=2][B]Art. 721---Vendita degli immobili---[/B]I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, [B]sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.[/B][/SIZE] [SIZE=2][B]Art. 732--Diritto di prelazione.---[/B]Il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria--Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali[/SIZE] [/QUOTE]
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