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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 10251" data-attributes="member: 4594"><p>E' inoltre possibile a parere di chi scrive dare luogo ad una comunione che va concordata contrattualmente ,gestita, amministrata e regolata in ottemperanza ai segg. articoli:</p><p>Art. 1105 - Amministrazione 1. Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune . 2. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente . 3. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione. 4. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore .</p><p>Art. 1106 - Regolamento della comunione e nomina di amministratore 1. Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune . 2. Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 10251, member: 4594"] E' inoltre possibile a parere di chi scrive dare luogo ad una comunione che va concordata contrattualmente ,gestita, amministrata e regolata in ottemperanza ai segg. articoli: Art. 1105 - Amministrazione 1. Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune . 2. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente . 3. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione. 4. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore . Art. 1106 - Regolamento della comunione e nomina di amministratore 1. Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può essere formato un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune . 2. Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore [/QUOTE]
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