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Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Prescrizione eredità non voluta e di cui ignoravo l'esistenza
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 235016" data-attributes="member: 15253"><p>Evidentemente un altro coerede aveva presentato la dichiarazione di successione e la successiva richiesta di voltura catastale, indicandovi anche la quota di eredità spettante a tua madre.</p><p>Ex art. 480 c.c., il diritto di accettare l'eredità <u>di tua madre</u> si prescrive in dieci anni, decorrenti dal momento dell'apertura della <u>sua</u> successione, ossia dalla morte di tua madre.</p><p>Se rinuncerai alla sua eredità, non sarai tenuta a pagare i suoi debiti.</p><p>Potrai farlo fino al termine di prescrizione di dieci anni dalla sua morte. Se però eri a qualsiasi titolo nel possesso dei suoi beni ereditari (anche di uno solo), avevi ex art. 485 c.c. un termine di tre mesi per fare l'inventario. Trascorso tale termine (eventualmente prorogato di altri tre mesi) senza che l'inventario sia stato compiuto, sarai considerata erede pura e semplice. Avresti pertanto acquistato la sua eredità, senza che vi sia stata tua accettazione, espressa o tacita.</p><p>Ciò premesso, veniamo al tuo caso particolare. Se quell'immobile era la casa adibita a residenza familiare da tua zia e da suo marito, di proprietà di tua zia o comune con suo marito, alla morte di tua zia il marito ne è diventato titolare del diritto di abitazione. In quanto tale, era il solo soggetto passivo d'imposta (ai fini IRPEF, ICI, IMU, TASI). Tua madre non era tenuta al pagamento di quelle imposte e tributi, che pertanto non possono costituire suoi "debiti ereditari". Puoi quindi, se non ne sei già diventata erede, abbandonare l'idea di rinunciare all'eredità di tua madre, a meno che lei non avesse (altri) "veri" debiti ereditari che superano il valore dell'attivo.</p><p>P.S.: anche la rinuncia all'eredità ha un costo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 235016, member: 15253"] Evidentemente un altro coerede aveva presentato la dichiarazione di successione e la successiva richiesta di voltura catastale, indicandovi anche la quota di eredità spettante a tua madre. Ex art. 480 c.c., il diritto di accettare l'eredità [U]di tua madre[/U] si prescrive in dieci anni, decorrenti dal momento dell'apertura della [U]sua[/U] successione, ossia dalla morte di tua madre. Se rinuncerai alla sua eredità, non sarai tenuta a pagare i suoi debiti. Potrai farlo fino al termine di prescrizione di dieci anni dalla sua morte. Se però eri a qualsiasi titolo nel possesso dei suoi beni ereditari (anche di uno solo), avevi ex art. 485 c.c. un termine di tre mesi per fare l'inventario. Trascorso tale termine (eventualmente prorogato di altri tre mesi) senza che l'inventario sia stato compiuto, sarai considerata erede pura e semplice. Avresti pertanto acquistato la sua eredità, senza che vi sia stata tua accettazione, espressa o tacita. Ciò premesso, veniamo al tuo caso particolare. Se quell'immobile era la casa adibita a residenza familiare da tua zia e da suo marito, di proprietà di tua zia o comune con suo marito, alla morte di tua zia il marito ne è diventato titolare del diritto di abitazione. In quanto tale, era il solo soggetto passivo d'imposta (ai fini IRPEF, ICI, IMU, TASI). Tua madre non era tenuta al pagamento di quelle imposte e tributi, che pertanto non possono costituire suoi "debiti ereditari". Puoi quindi, se non ne sei già diventata erede, abbandonare l'idea di rinunciare all'eredità di tua madre, a meno che lei non avesse (altri) "veri" debiti ereditari che superano il valore dell'attivo. P.S.: anche la rinuncia all'eredità ha un costo. [/QUOTE]
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