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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 280238" data-attributes="member: 15253"><p>No.</p><p>Per la cessione di immobili a uso abitativo e relative pertinenze, soggette all'imposta di registro nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, su richiesta della parte acquirente la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore catastale dell'immobile, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto.</p><p>E se l’acquirente si avvale di tale facoltà, e dichiara in atto il reale corrispettivo</p><p>pattuito, non trovano applicazione le norme sull'accertamento induttivo. Non ha quindi rilevanza, ai fini della determinazione del reddito tassabile, la spesa effettuata per l'acquisto dell'immobile, e gli accertamenti induttivi ai fini delle imposte sui redditi non possono essere effettuati.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 280238, member: 15253"] No. Per la cessione di immobili a uso abitativo e relative pertinenze, soggette all'imposta di registro nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, su richiesta della parte acquirente la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore catastale dell'immobile, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. E se l’acquirente si avvale di tale facoltà, e dichiara in atto il reale corrispettivo pattuito, non trovano applicazione le norme sull'accertamento induttivo. Non ha quindi rilevanza, ai fini della determinazione del reddito tassabile, la spesa effettuata per l'acquisto dell'immobile, e gli accertamenti induttivi ai fini delle imposte sui redditi non possono essere effettuati. [/QUOTE]
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