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<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 365743" data-attributes="member: 15764"><p>ahahah. Scusa prof. n.°2 su cosa hai studiato? Ho come diceva qualcuno "sei già nato imparato"? I corsi che ho frequentato io mi hanno dato delle dispense che ho scannerizzato e conservato nel PC. Quando mi serve qualcosa vado a vedere è un delitto?</p><p>Comunque da:</p><p>[URL unfurl="true"]https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/duvri-C-68/l-elaborazione-del-duvri-nei-cantieri-temporanei-mobili-AR-14540/[/URL]</p><p><em><strong>Il DUVRI e il PSC non sono assolutamente lo stesso documento;</strong> essi,<strong> pur riferendosi ad aspetti analoghi afferenti alla sicurezza sul luogo di lavoro sono riferiti, il primo, a qualsiasi ambiente di lavoro, mentre il secondo, esclusivamente al cantiere edile</strong></em></p><p><em>Il comma 2 dell'art. 96 del d.lgs. 81/2008 si afferma che ‘<strong>l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle Imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3’.</strong> E si fa così “riferimento ai rischi specifici esistenti nell'ambiente, alla cooperazione, ai costi per la sicurezza e, <strong>in definitiva, al DUVRI</strong>”. <strong><u>Ed è chiaro</u></strong><u> “</u><strong><u>che</u> </strong>in presenza di più Imprese edili,<strong> l'interferenza vada pianificata, e prevenuta, con lo strumento del PSC, coordinato poi con i vari POS dei Datori di Lavoro presenti, e che sarà oggetto</strong> preliminarmente <strong>dell'attività</strong> del CSP e, <strong>in corso d'opera</strong>, di quella <strong>del CSE</strong>”.</em></p><p><em>Il comma 2 dell'art. 97 del d.lgs. 81/2008 poi prevede che ‘gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'Impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII’.</em></p><p><em>E <strong>dunque <u>dall’ analisi della normativa vigente si può evincere “che nei casi indicati, e limitatamente al singolo cantiere, gli obblighi dell’art. 26 </u>(fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente, cooperazione e coordinamento, DUVRI e indicazione dei costi per la sicurezza), <u>s’intendono automaticamente assolti</u></strong><u>”.</u></em></p><p></p><p>Confermo quindi che con <strong>il cronoprogramma dei lavori, documento essenziale sia del PSC che del DUVRI, è lo strumento che aiuta la gestione del cantiere evitando le interferenze lavorative fra lavoratori appartenenti a diverse aziende.</strong></p><p><strong>Era quello che avevo scritto all'inizio di questa discussione.</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 365743, member: 15764"] ahahah. Scusa prof. n.°2 su cosa hai studiato? Ho come diceva qualcuno "sei già nato imparato"? I corsi che ho frequentato io mi hanno dato delle dispense che ho scannerizzato e conservato nel PC. Quando mi serve qualcosa vado a vedere è un delitto? Comunque da: [URL unfurl="true"]https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/duvri-C-68/l-elaborazione-del-duvri-nei-cantieri-temporanei-mobili-AR-14540/[/URL] [I][B]Il DUVRI e il PSC non sono assolutamente lo stesso documento;[/B] essi,[B] pur riferendosi ad aspetti analoghi afferenti alla sicurezza sul luogo di lavoro sono riferiti, il primo, a qualsiasi ambiente di lavoro, mentre il secondo, esclusivamente al cantiere edile[/B] Il comma 2 dell'art. 96 del d.lgs. 81/2008 si afferma che ‘[B]l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle Imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3’.[/B] E si fa così “riferimento ai rischi specifici esistenti nell'ambiente, alla cooperazione, ai costi per la sicurezza e, [B]in definitiva, al DUVRI[/B]”. [B][U]Ed è chiaro[/U][/B][U] “[/U][B][U]che[/U] [/B]in presenza di più Imprese edili,[B] l'interferenza vada pianificata, e prevenuta, con lo strumento del PSC, coordinato poi con i vari POS dei Datori di Lavoro presenti, e che sarà oggetto[/B] preliminarmente [B]dell'attività[/B] del CSP e, [B]in corso d'opera[/B], di quella [B]del CSE[/B]”. Il comma 2 dell'art. 97 del d.lgs. 81/2008 poi prevede che ‘gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'Impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII’. E [B]dunque [U]dall’ analisi della normativa vigente si può evincere “che nei casi indicati, e limitatamente al singolo cantiere, gli obblighi dell’art. 26 [/U](fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente, cooperazione e coordinamento, DUVRI e indicazione dei costi per la sicurezza), [U]s’intendono automaticamente assolti[/U][/B][U]”.[/U][/I] Confermo quindi che con [B]il cronoprogramma dei lavori, documento essenziale sia del PSC che del DUVRI, è lo strumento che aiuta la gestione del cantiere evitando le interferenze lavorative fra lavoratori appartenenti a diverse aziende. Era quello che avevo scritto all'inizio di questa discussione.[/B] [/QUOTE]
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