Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
Pratiche Amministrative e Agevolazioni per la Casa
Prima ristrutturazione di una palazzina.
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 366177" data-attributes="member: 15764"><p>mio caro francesco di devo dare due notizie una brutta ed una quasi bella. Quella brutto è che il responsabile delle nefandezze che fanno gli altri è il committente in quanto a lui è in capo l'onere di controllare, di controllare che il lavoro, fatto dai professionisti da lui incaricati, sia conforme alla legge. Il committente o il responsabile dei lavori (amministratore di condominio o altro soggetto incaricato) è tenuto a verificare l’idoneità tecnico professionale di coloro ai quali sono affidati i lavori, anche nel caso in cui questi siano affidati ad un’unica impresa o lavoratore autonomo.</p><p>Ti faccio solo un esempio: il DURC cioè il Documento Unico di Regolarità Contributiva che le imprese devono fornire al CSE per formare il malloppo del PSC. Il committente è tenuto ad acquisire il DURC delle imprese esecutrici, di tutti i lavoratori autonomi e dei subappaltatori che concorrono ai lavori, pena la sanzione dell’arresto per un periodo che va da 2 a 4 mesi o l’ammenda da € 1.106,19 a € 5.309,73 a carico del committente e del responsabile dei lavori. Per le imprese sono previste solo sanzioni pecuniarie per avere sanzioni penali ci vuole il dolo.</p><p>In casi di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati in “economia”, quindi senza il ricorso ad un’impresa, ma per con mezzi del proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo di richiedere il DURC.</p><p>Altro problema è la notifica di inizio lavori che va inoltrata sia all' ASL che all'ufficio Provinciale del Lavoro: se ad un sopralluogo emerge che non ci sono le ricevute di ritorno delle comunicazioni con i timbri di invio antecedenti al sopralluogo iniziano ad arrivare le multe.</p><p>La notizia quasi bella e che se tu hai nominato il CSP/CSE ed un D.L. siccome queste persone presentano i documenti in nome e per conto tuo, a tua volta hai la possibilità di perseguire questi professionisti per farti risarcire il danno che ti hanno fatto. Quindi verifica che abbiano delle buone assicurazioni e chiedi di vedere tutto quello che fanno per te.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 366177, member: 15764"] mio caro francesco di devo dare due notizie una brutta ed una quasi bella. Quella brutto è che il responsabile delle nefandezze che fanno gli altri è il committente in quanto a lui è in capo l'onere di controllare, di controllare che il lavoro, fatto dai professionisti da lui incaricati, sia conforme alla legge. Il committente o il responsabile dei lavori (amministratore di condominio o altro soggetto incaricato) è tenuto a verificare l’idoneità tecnico professionale di coloro ai quali sono affidati i lavori, anche nel caso in cui questi siano affidati ad un’unica impresa o lavoratore autonomo. Ti faccio solo un esempio: il DURC cioè il Documento Unico di Regolarità Contributiva che le imprese devono fornire al CSE per formare il malloppo del PSC. Il committente è tenuto ad acquisire il DURC delle imprese esecutrici, di tutti i lavoratori autonomi e dei subappaltatori che concorrono ai lavori, pena la sanzione dell’arresto per un periodo che va da 2 a 4 mesi o l’ammenda da € 1.106,19 a € 5.309,73 a carico del committente e del responsabile dei lavori. Per le imprese sono previste solo sanzioni pecuniarie per avere sanzioni penali ci vuole il dolo. In casi di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati in “economia”, quindi senza il ricorso ad un’impresa, ma per con mezzi del proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo di richiedere il DURC. Altro problema è la notifica di inizio lavori che va inoltrata sia all' ASL che all'ufficio Provinciale del Lavoro: se ad un sopralluogo emerge che non ci sono le ricevute di ritorno delle comunicazioni con i timbri di invio antecedenti al sopralluogo iniziano ad arrivare le multe. La notizia quasi bella e che se tu hai nominato il CSP/CSE ed un D.L. siccome queste persone presentano i documenti in nome e per conto tuo, a tua volta hai la possibilità di perseguire questi professionisti per farti risarcire il danno che ti hanno fatto. Quindi verifica che abbiano delle buone assicurazioni e chiedi di vedere tutto quello che fanno per te. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
Pratiche Amministrative e Agevolazioni per la Casa
Prima ristrutturazione di una palazzina.
Alto