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Principio immanenza appello penale
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Testo
<blockquote data-quote="vittorievic" data-source="post: 406402" data-attributes="member: 57767"><p>Il principio di immanenza legittima la parte civile alla permanenza processuale anche in grado d'appello, qualora la stessa si sia regolarmente costituita in primo grado.</p><p></p><p>[URL unfurl="true"]https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-v/art82.html[/URL]</p><p>Spiegazione dell'art. 82 Codice di procedura penale</p><p>Innanzitutto, occorre premettere che, come per l'esclusione di parte civile di cui ai due articoli precedenti, anche la revoca della costituzione di parte civile non preclude la successiva instaurazione di un autonomo giudizio civile per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del reato.</p><p></p><p>Detto questo, la revoca può avvenire per i motivi più disparati, che però solitamente sono la conseguenza di una avvenuta transazione con l'imputato o con il responsabile civile, ma può essere anche la semplice preferenza per un giudizio civile, evidentemente dopo aver cambiato idea.</p><p></p><p>La dichiarazione, da farsi personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può assumere la forma orale o scritta, rispettivamente da farsi in udienza o da presentarsi presso la cancelleria del giudice che procede. Queste le ipotesi di revoca espressa.</p><p></p><p>Per contro, le ipotesi di revoca tacita sono espressamente disciplinate dal comma 2, e sono limitate ai casi in cui la parte civili non presenta le conclusioni o se promuove un autonomo giudizio civile.</p><p></p><p>Per quanto concerne le spese processuali in cui sono occorsi l'imputato ed eventualmente il responsabile civile, la relativa azione spetta al giudice civile, dato che il giudice penale non è legittimato a quantificarle.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="vittorievic, post: 406402, member: 57767"] Il principio di immanenza legittima la parte civile alla permanenza processuale anche in grado d'appello, qualora la stessa si sia regolarmente costituita in primo grado. [URL unfurl="true"]https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-primo/titolo-v/art82.html[/URL] Spiegazione dell'art. 82 Codice di procedura penale Innanzitutto, occorre premettere che, come per l'esclusione di parte civile di cui ai due articoli precedenti, anche la revoca della costituzione di parte civile non preclude la successiva instaurazione di un autonomo giudizio civile per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del reato. Detto questo, la revoca può avvenire per i motivi più disparati, che però solitamente sono la conseguenza di una avvenuta transazione con l'imputato o con il responsabile civile, ma può essere anche la semplice preferenza per un giudizio civile, evidentemente dopo aver cambiato idea. La dichiarazione, da farsi personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può assumere la forma orale o scritta, rispettivamente da farsi in udienza o da presentarsi presso la cancelleria del giudice che procede. Queste le ipotesi di revoca espressa. Per contro, le ipotesi di revoca tacita sono espressamente disciplinate dal comma 2, e sono limitate ai casi in cui la parte civili non presenta le conclusioni o se promuove un autonomo giudizio civile. Per quanto concerne le spese processuali in cui sono occorsi l'imputato ed eventualmente il responsabile civile, la relativa azione spetta al giudice civile, dato che il giudice penale non è legittimato a quantificarle. [/QUOTE]
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