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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 168654" data-attributes="member: 4594"><p>Per il<strong> fondo condominiale obbligatorio </strong>la modifica prevede che possa considerarsi costituito se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che prevede il pagamento graduale a stato di avanzamento lavori. Quindi, di fatto, l'unico obbligo sarebbe di avere in cassa il denaro occorrente alle scadenze del pagamento dell'impresa.</p><p></p><p>La<strong> formazione iniziale e periodica degli amministratori</strong>, resa obbligatoria (con alcune eccezioni) dalla legge 220/2012 sarà regolata dal ministero della Giustizia, che fisserà i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione stessa e i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi.</p><p></p><p>Viene poi eliminato l'equivoco che aveva fatto inserire le opere per il <strong>risparmio energetico </strong>tra le innovazioni che richiedevano comunque la maggioranza degli intervenuti in assemblea e i 2/3 dei millesimi. Ora, sopprimendo all'articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile le parole «per il contenimento del consumo energetico degli edifici» resterebbe solo la maggioranza indicata dall'articolo 26 della legge 10/91: quella degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore, «Una maggioranza che sbloccherà non poche opere di risparmio energetico», sottolinea Ferri.</p><p></p><p>Semplificazione anche per il registro di <strong>anagrafe condominiale</strong>, previsto dall'articolo 1130, comma 1, n. 6 del Codice civile: l'obbligo di reperire i dati sulla sicurezza si ridurrebbe alle sole parti comuni, quindi i condòmini non dovrebbero più fornire la famosa (e poco verificabile) dichiarazione sulla sicurezza del singolo appartamento.</p><p></p><p>Le <strong>sanzioni per le violazioni al regolamento condominiale</strong> (ora sino a 200 euro e anche 800 euro) saranno deliberate dall'assemblea con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi.</p><p></p><p>sintesi a ns. cura estratta da il sole 24 ore d.18.12.13</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 168654, member: 4594"] Per il[B] fondo condominiale obbligatorio [/B]la modifica prevede che possa considerarsi costituito se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che prevede il pagamento graduale a stato di avanzamento lavori. Quindi, di fatto, l'unico obbligo sarebbe di avere in cassa il denaro occorrente alle scadenze del pagamento dell'impresa. La[B] formazione iniziale e periodica degli amministratori[/B], resa obbligatoria (con alcune eccezioni) dalla legge 220/2012 sarà regolata dal ministero della Giustizia, che fisserà i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione stessa e i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi. Viene poi eliminato l'equivoco che aveva fatto inserire le opere per il [B]risparmio energetico [/B]tra le innovazioni che richiedevano comunque la maggioranza degli intervenuti in assemblea e i 2/3 dei millesimi. Ora, sopprimendo all'articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile le parole «per il contenimento del consumo energetico degli edifici» resterebbe solo la maggioranza indicata dall'articolo 26 della legge 10/91: quella degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore, «Una maggioranza che sbloccherà non poche opere di risparmio energetico», sottolinea Ferri. Semplificazione anche per il registro di [B]anagrafe condominiale[/B], previsto dall'articolo 1130, comma 1, n. 6 del Codice civile: l'obbligo di reperire i dati sulla sicurezza si ridurrebbe alle sole parti comuni, quindi i condòmini non dovrebbero più fornire la famosa (e poco verificabile) dichiarazione sulla sicurezza del singolo appartamento. Le [B]sanzioni per le violazioni al regolamento condominiale[/B] (ora sino a 200 euro e anche 800 euro) saranno deliberate dall'assemblea con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi. sintesi a ns. cura estratta da il sole 24 ore d.18.12.13 [/QUOTE]
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