Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Proprietari di Immobili
Compravendita Immobiliare
Proposta di vendita subordinata accettazione mutuo
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 281746"><p>Mi chiedo, ma non riesco a sviscerare ben la cosa, se la Privacy possa essere realmente eccepita dalla Banca; vero che il rapporto è solo tra Istituto e potenziale acquirente, vero anche che il venditore in tal rapporto <strong>non è un terzo estraneo</strong>, ma anzi <strong>parte interessata di un contratto </strong>già in essere ed in riferimento al quale<strong> tal condizione sospensiva</strong> (concessione mutuo) <strong>determina effetti</strong> (messa a disposizione di immobile e perdita di affari con altri soggetti); troverei una similitudine nel caso del condòmino che chiedesse, all'amministratore, informative circa la solvibilità di un consociato all'Amministratore: qui la privacy non opera (e a ben ragione). Avendone l'interesse e soldi da buttare, non vedrei così temeraria una domanda giudiziale per obbligare la Banca a riferire quanto di fatto realizzatosi (o meno); diversamente, non concedendo ciò, si ammetterebbe giudizialmente la malafede della controparte, dando alla stessa la possibilità di comportarsi come meglio crede e a dispetto di una condizione contrattuale realizzatasi.</p><p></p><p>A mio modesto parere il termine e la condizione sospensiva operano in contemporanea, qui c'è invece solo un problema di fondo: dar <strong>prova </strong>del sospetto del venditore (= la condizione sospensiva si è avverata).</p><p>1) ove la condizione sospensiva si fosse avverata (questo il sospetto del venditore), sussisteva, entro il 30/11/2016, in capo al compratore l'obbligo di andare a rogito; lasciato decorrere il termine, lo stesso risulta inadempiente e per sua colpa; al venditore la scelta: trattenere: la caparra e/o richiedere l'esecuzione forzata per l'adempimento del contratto</p><p>2) ove invece la condizione sospensiva mai si fosse avverata, il presentarsi asserendo d' aver trovato, successivamente al 30/11/2016, un finanziamento, a nulla varrebbe; infatti il venditore, eccependo il decorso del termine, potrebbe rifiutarsi d'andare a rogito e dovrebbe solo restituire la caparra</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 281746"] Mi chiedo, ma non riesco a sviscerare ben la cosa, se la Privacy possa essere realmente eccepita dalla Banca; vero che il rapporto è solo tra Istituto e potenziale acquirente, vero anche che il venditore in tal rapporto [B]non è un terzo estraneo[/B], ma anzi [B]parte interessata di un contratto [/B]già in essere ed in riferimento al quale[B] tal condizione sospensiva[/B] (concessione mutuo) [B]determina effetti[/B] (messa a disposizione di immobile e perdita di affari con altri soggetti); troverei una similitudine nel caso del condòmino che chiedesse, all'amministratore, informative circa la solvibilità di un consociato all'Amministratore: qui la privacy non opera (e a ben ragione). Avendone l'interesse e soldi da buttare, non vedrei così temeraria una domanda giudiziale per obbligare la Banca a riferire quanto di fatto realizzatosi (o meno); diversamente, non concedendo ciò, si ammetterebbe giudizialmente la malafede della controparte, dando alla stessa la possibilità di comportarsi come meglio crede e a dispetto di una condizione contrattuale realizzatasi. A mio modesto parere il termine e la condizione sospensiva operano in contemporanea, qui c'è invece solo un problema di fondo: dar [B]prova [/B]del sospetto del venditore (= la condizione sospensiva si è avverata). 1) ove la condizione sospensiva si fosse avverata (questo il sospetto del venditore), sussisteva, entro il 30/11/2016, in capo al compratore l'obbligo di andare a rogito; lasciato decorrere il termine, lo stesso risulta inadempiente e per sua colpa; al venditore la scelta: trattenere: la caparra e/o richiedere l'esecuzione forzata per l'adempimento del contratto 2) ove invece la condizione sospensiva mai si fosse avverata, il presentarsi asserendo d' aver trovato, successivamente al 30/11/2016, un finanziamento, a nulla varrebbe; infatti il venditore, eccependo il decorso del termine, potrebbe rifiutarsi d'andare a rogito e dovrebbe solo restituire la caparra [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Proprietari di Immobili
Compravendita Immobiliare
Proposta di vendita subordinata accettazione mutuo
Alto