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Testo
<blockquote data-quote="Moreno2018" data-source="post: 348692" data-attributes="member: 54636"><p>anche nel caso preso in esame nell'articolo il conduttore aveva lasciato l' immobile ma <strong><u>senza riconsegnarlo</u></strong></p><p></p><p> riporto le parole dell' articolo:</p><p></p><p>"I giudici di piazza Cavour hanno ricordato che “<em><strong>nella fase successiva alla scadenza del contratto</strong>, e fintanto che il locatore non proceda all'esecuzione del provvedimento di rilascio, il conduttore che continui ad occupare l'immobile è soggetto ad una serie di obblighi, collegati al contratto, dovendo tra l'altro corrispondere al locatore il canone, fino alla riconsegna (art. 1591 cod. civ.), salvo il maggior danno, anch'esso di natura contrattuale (ex plurimis, Cass., Sez. II, sentenza n. 2672 del 1981; Sez. III, sentenza n. 1133 del 1999; Sez. III, sentenza n. 19139 del 2005; Sez.</em></p><p><em>III, sentenza n. 2525 del 2006)</em>” In questo contesto, proseguono i giudici, “il conduttore, dunque, rimane detentore qualificato dell'immobile di cui continua a mantenere la disponibilità, pur dopo la scadenza del contratto, come tale è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria, ex art. 1168, secondo comma, cod. civ..” (Cass. 1 settembre 2014 n. 18486).</p><p><strong>Ma che razza di regole sono!</strong> Sicuramente qualcuno di voi avrà esclamato così leggendo l'articolo. Gli <em>ermellini</em> ricordano che <strong>per ottenere l'immobile indietro è necessario portare ad esecuzione il titolo esecutivo</strong> (leggasi intimazione di rilascio) e <strong><u>non seguire altre strade</u></strong>.</p><p><strong>Motivo?</strong></p><p>Il titolo esecutivo, “<em>riconosce il diritto di una parte contro l'altra e consente di realizzare il passaggio dal dover essere (diritto contenuto nel titolo) all'essere (realtà materiale corrispondente al diritto consacrato nel titolo),<strong> all'interno delle regole della convivenza civile</strong></em>”.</p><p></p><p>Fonte: <a href="https://www.condominioweb.com/contratto-di-locazione-scaduto-ma-il-conduttore-non-se-va.11319" target="_blank">Contratto di locazione scaduto? Se il conduttore resta nella detenzione dell'immobile ha gli stessi diritti di prima</a> </p><p></p><p>in altre parole il conduttore non può in alcun modo farsi "giustizia da se" ma per riottenere l' immobile <strong>anche se con contratto scaduto</strong> deve <strong>seguire le vie legali</strong>, cioè intraprendere azione di sfratto e non può cambiare di sua iniziativa la serratura della porta...</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Moreno2018, post: 348692, member: 54636"] anche nel caso preso in esame nell'articolo il conduttore aveva lasciato l' immobile ma [B][U]senza riconsegnarlo[/U][/B] riporto le parole dell' articolo: "I giudici di piazza Cavour hanno ricordato che “[I][B]nella fase successiva alla scadenza del contratto[/B], e fintanto che il locatore non proceda all'esecuzione del provvedimento di rilascio, il conduttore che continui ad occupare l'immobile è soggetto ad una serie di obblighi, collegati al contratto, dovendo tra l'altro corrispondere al locatore il canone, fino alla riconsegna (art. 1591 cod. civ.), salvo il maggior danno, anch'esso di natura contrattuale (ex plurimis, Cass., Sez. II, sentenza n. 2672 del 1981; Sez. III, sentenza n. 1133 del 1999; Sez. III, sentenza n. 19139 del 2005; Sez. III, sentenza n. 2525 del 2006)[/I]” In questo contesto, proseguono i giudici, “il conduttore, dunque, rimane detentore qualificato dell'immobile di cui continua a mantenere la disponibilità, pur dopo la scadenza del contratto, come tale è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria, ex art. 1168, secondo comma, cod. civ..” (Cass. 1 settembre 2014 n. 18486). [B]Ma che razza di regole sono![/B] Sicuramente qualcuno di voi avrà esclamato così leggendo l'articolo. Gli [I]ermellini[/I] ricordano che [B]per ottenere l'immobile indietro è necessario portare ad esecuzione il titolo esecutivo[/B] (leggasi intimazione di rilascio) e [B][U]non seguire altre strade[/U][/B]. [B]Motivo?[/B] Il titolo esecutivo, “[I]riconosce il diritto di una parte contro l'altra e consente di realizzare il passaggio dal dover essere (diritto contenuto nel titolo) all'essere (realtà materiale corrispondente al diritto consacrato nel titolo),[B] all'interno delle regole della convivenza civile[/B][/I]”. Fonte: [URL="https://www.condominioweb.com/contratto-di-locazione-scaduto-ma-il-conduttore-non-se-va.11319"]Contratto di locazione scaduto? Se il conduttore resta nella detenzione dell'immobile ha gli stessi diritti di prima[/URL] in altre parole il conduttore non può in alcun modo farsi "giustizia da se" ma per riottenere l' immobile [B]anche se con contratto scaduto[/B] deve [B]seguire le vie legali[/B], cioè intraprendere azione di sfratto e non può cambiare di sua iniziativa la serratura della porta... [/QUOTE]
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