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Testo
<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 53539" data-attributes="member: 7232"><p>Dalla L. 431/98 :</p><p>5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.</p><p><a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/98431l.htm" target="_blank">L 431/98</a></p><p>+</p><p>Nel contratto concordato (quinto comma art. 2 L. 431/1998), decorsa la proroga biennale (ossia dopo cinque anni dalla stipulazione del contratto, tre più due), ciascuna delle parti può comunicare all'altra, a mezzo lettera raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della scadenza, se intende rinnovare il contratto a nuove condizioni, o se rinuncia a rinnovare il contratto; in mancanza di comunicazione il contratto si rinnova tacitamente alle stesse condizioni, ossia tre anni più due salvo disdetta. La Cassazione (sentenza n. 11232 del 14/6/2004) ha precisato che la rinnovazione tacita di un contratto di locazione non può desumersi dal solo fatto della permanenza del conduttore nel godimento dell’immobile dopo la scadenza del contratto, occorrendo che tale situazione sia corroborata da comportamenti non equivoci delle parti, atti a rappresentare la volontà di mantenere in vita il rapporto. Per le comunicazioni fra le parti si possono seguire le tracce appresso riprodotte.</p><p><a href="http://dirittoditutti.giuffre.it/psixsite/Rubriche/Casa%20e%20Condominio/default.aspx?id=1315" target="_blank">Diritto di Tutti Giuffrè - Il contratto di locazione abitativa</a></p><p>:daccordo:</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 53539, member: 7232"] Dalla L. 431/98 : 5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. [url=http://www.camera.it/parlam/leggi/98431l.htm]L 431/98[/url] + Nel contratto concordato (quinto comma art. 2 L. 431/1998), decorsa la proroga biennale (ossia dopo cinque anni dalla stipulazione del contratto, tre più due), ciascuna delle parti può comunicare all'altra, a mezzo lettera raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della scadenza, se intende rinnovare il contratto a nuove condizioni, o se rinuncia a rinnovare il contratto; in mancanza di comunicazione il contratto si rinnova tacitamente alle stesse condizioni, ossia tre anni più due salvo disdetta. La Cassazione (sentenza n. 11232 del 14/6/2004) ha precisato che la rinnovazione tacita di un contratto di locazione non può desumersi dal solo fatto della permanenza del conduttore nel godimento dell’immobile dopo la scadenza del contratto, occorrendo che tale situazione sia corroborata da comportamenti non equivoci delle parti, atti a rappresentare la volontà di mantenere in vita il rapporto. Per le comunicazioni fra le parti si possono seguire le tracce appresso riprodotte. [url=http://dirittoditutti.giuffre.it/psixsite/Rubriche/Casa%20e%20Condominio/default.aspx?id=1315]Diritto di Tutti Giuffrè - Il contratto di locazione abitativa[/url] :daccordo: [/QUOTE]
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