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Locazione, Affitto e Sfratto
Proroga contratto dopo la cessazione
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Testo
<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 368433" data-attributes="member: 42040"><p>In determinati casi il locatore può non accettare la disdetta anticipata del conduttore: </p><p>quando la disdetta è prevista solo in caso di "gravi motivi" e tali non sono quelli addotti dall'inquilino (a meno che il contratto preveda che il conduttore può recedere anticipatamente senza necessità di motivazioni);</p><p>quando il conduttore non ha rispettato il preavviso (6 mesi di legge o termine inferiore se previsto contrattualmente).</p><p></p><p>Però in concreto è ovvio che un inquilino non gradito più presto se ne va meglio è! Quindi il locatore accetta la disdetta anticipata malgrado le criticità suddette.</p><p></p><p>Per l'indennità di occupazione non è necessario formalizzare la registrazione di un contratto, perché si riferisce a quello disdettato. </p><p>E' necessario che il locatore attesti (scrivendolo al conduttore) che incassa la somma a titolo appunto di indennità di occupazione in attesa del rilascio dell'immobile, in modo che sia chiara la sua volontà di non proseguire nel rapporto locativo.</p><p>Certo che se l'occupazione si protrae per lungo tempo, allora il locatore deve attivarsi per lo sfratto, come ho scritto nel post n. #2.</p><p></p><p>L'indennità di occupazione è tassata, anche se ha natura risarcitoria.</p><p>Puoi approfondire l'argomento cercando articoli in rete, ad esempio questo:</p><p>[URL unfurl="true"]https://www.fisco7.it/2016/07/che-tipo-di-reddito-si-dichiara-se-linquilino-non-rilascia-limmobile/[/URL]</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 368433, member: 42040"] In determinati casi il locatore può non accettare la disdetta anticipata del conduttore: quando la disdetta è prevista solo in caso di "gravi motivi" e tali non sono quelli addotti dall'inquilino (a meno che il contratto preveda che il conduttore può recedere anticipatamente senza necessità di motivazioni); quando il conduttore non ha rispettato il preavviso (6 mesi di legge o termine inferiore se previsto contrattualmente). Però in concreto è ovvio che un inquilino non gradito più presto se ne va meglio è! Quindi il locatore accetta la disdetta anticipata malgrado le criticità suddette. Per l'indennità di occupazione non è necessario formalizzare la registrazione di un contratto, perché si riferisce a quello disdettato. E' necessario che il locatore attesti (scrivendolo al conduttore) che incassa la somma a titolo appunto di indennità di occupazione in attesa del rilascio dell'immobile, in modo che sia chiara la sua volontà di non proseguire nel rapporto locativo. Certo che se l'occupazione si protrae per lungo tempo, allora il locatore deve attivarsi per lo sfratto, come ho scritto nel post n. #2. L'indennità di occupazione è tassata, anche se ha natura risarcitoria. Puoi approfondire l'argomento cercando articoli in rete, ad esempio questo: [URL unfurl="true"]https://www.fisco7.it/2016/07/che-tipo-di-reddito-si-dichiara-se-linquilino-non-rilascia-limmobile/[/URL] [/QUOTE]
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