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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 137225" data-attributes="member: 4594"><p>Riporto gli articoli di riferimento del codice civile. </p><p>Essendo detti articoli privi di rimandi ad altri articolo paiono comprensibili anche ai profani motivo per cui mi astego da commenti che costituirebbero solo una duplicazione</p><p></p><ul> <li data-xf-list-type="ul">appaltatore: esecutore dell'opera</li> <li data-xf-list-type="ul">committente: colui che ha ordinato l'esecuzione dell'opera</li> </ul><p></p><p><strong>ART. 1667 Difformità e vizi dell'opera</strong></p><p>L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.</p><p>Il committente deve, a pena di decadenza , denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati</p><p>L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia , purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.</p><p> </p><p><strong>Art. 1668 Contenuto della garanzia per difetti dell'opera</strong></p><p>Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. </p><p>Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.</p><p></p><p></p><p><strong>Art. 1669 Rovina e difetti di cose immobili</strong></p><p>Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, <u>se, nel corso di dieci</u> <u>anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione,</u> <u>rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti,</u> l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.</p><p>Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 137225, member: 4594"] Riporto gli articoli di riferimento del codice civile. Essendo detti articoli privi di rimandi ad altri articolo paiono comprensibili anche ai profani motivo per cui mi astego da commenti che costituirebbero solo una duplicazione [LIST] [*]appaltatore: esecutore dell'opera [*]committente: colui che ha ordinato l'esecuzione dell'opera [/LIST] [B]ART. 1667 Difformità e vizi dell'opera[/B] L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza , denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia , purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna. [B]Art. 1668 Contenuto della garanzia per difetti dell'opera[/B] Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto. [B]Art. 1669 Rovina e difetti di cose immobili[/B] Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, [U]se, nel corso di dieci[/U] [U]anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione,[/U] [U]rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti,[/U] l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia. [/QUOTE]
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