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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 247401" data-attributes="member: 15253"><p><u>Art. 467 c.c.</u>:</p><p><em>La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.</em></p><p><em>Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.</em></p><p><u>Art. 468 c.c.</u>:</p><p><em>La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.</em></p><p><em>I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.</em></p><p><u>Art. 469 c.c.</u>:</p><p><em>La rappresentazione ha luogo <u>in infinito</u> (*), siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.</em></p><p><em>La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe.</em></p><p><em>Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.</em></p><p><em>Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.</em></p><p>(*) perciò, se i discendenti chiamati in rappresentazione non possono o non vogliono accettare, subentreranno i loro discendenti, e così di seguito (senza limitazione di "grado").</p><p>Non esiste la possibilità di rinunciare all'eredità in favore di una determinata persona. Nel concorso tra coniuge e tre figli, la rinuncia di uno dei tre figli, <u>salvo il diritto di rappresentazione</u>, determina l'accrescimento della sua parte a vantaggio dei suoi due fratelli.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 247401, member: 15253"] [U]Art. 467 c.c.[/U]: [I]La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.[/I] [U]Art. 468 c.c.[/U]: [I]La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.[/I] [U]Art. 469 c.c.[/U]: [I]La rappresentazione ha luogo [U]in infinito[/U] (*), siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe. La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe. Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi. Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.[/I] (*) perciò, se i discendenti chiamati in rappresentazione non possono o non vogliono accettare, subentreranno i loro discendenti, e così di seguito (senza limitazione di "grado"). [I][/I]Non esiste la possibilità di rinunciare all'eredità in favore di una determinata persona. Nel concorso tra coniuge e tre figli, la rinuncia di uno dei tre figli, [U]salvo il diritto di rappresentazione[/U], determina l'accrescimento della sua parte a vantaggio dei suoi due fratelli. [/QUOTE]
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