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Questione penale dubbio sospensione condizionale pena
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<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 316669" data-attributes="member: 15764"><p>DA Wikipedia</p><p>La <strong>sospensione condizionale della pena</strong> è un istituto giuridico, disciplinato, nell'ordinamento italiano, dagli artt. 163-168 del <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_penale_italiano" target="_blank">Codice penale</a> vigente, mediante il quale al <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Reo" target="_blank">reo</a>, la cui <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Pena" target="_blank">condanna</a> non supera i due anni di <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Reclusione" target="_blank">reclusione</a>, viene sospesa l'esecuzione della stessa per cinque anni (in caso di <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Delitto" target="_blank">delitti</a>) o per due anni (in caso di <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Contravvenzione" target="_blank">contravvenzioni</a>).</p><p></p><p>Al termine di questo periodo di sospensione, se il soggetto non ha commesso un altro delitto o contravvenzione della stessa indole, il reato si estingue e, quindi, non ha luogo l'esecuzione della stessa neppure per quel che concerne le <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Pena_accessoria" target="_blank">pene accessorie</a>.</p><p></p><p>.... la sospensione condizionale della pena può essere revocata se ricorre una delle tre condizioni di cui all'art. 168 c.p., e quindi se il condannato entro il periodo di sospensione commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva; o non adempia agli obblighi impostigli di cui all'art. 165 c.p.; <em>oppure se riporti un'altra condanna</em> per un delitto commesso anteriormente <em>a pena che</em>, cumulata alla pena sospesa precedentemente, supera i limiti di cui all'art. 163 c.p., e quindi i limiti di pena entro i quali può essere concessa la sospensione condizionale della pena.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 316669, member: 15764"] DA Wikipedia La [B]sospensione condizionale della pena[/B] è un istituto giuridico, disciplinato, nell'ordinamento italiano, dagli artt. 163-168 del [URL='https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_penale_italiano']Codice penale[/URL] vigente, mediante il quale al [URL='https://it.wikipedia.org/wiki/Reo']reo[/URL], la cui [URL='https://it.wikipedia.org/wiki/Pena']condanna[/URL] non supera i due anni di [URL='https://it.wikipedia.org/wiki/Reclusione']reclusione[/URL], viene sospesa l'esecuzione della stessa per cinque anni (in caso di [URL='https://it.wikipedia.org/wiki/Delitto']delitti[/URL]) o per due anni (in caso di [URL='https://it.wikipedia.org/wiki/Contravvenzione']contravvenzioni[/URL]). Al termine di questo periodo di sospensione, se il soggetto non ha commesso un altro delitto o contravvenzione della stessa indole, il reato si estingue e, quindi, non ha luogo l'esecuzione della stessa neppure per quel che concerne le [URL='https://it.wikipedia.org/wiki/Pena_accessoria']pene accessorie[/URL]. .... la sospensione condizionale della pena può essere revocata se ricorre una delle tre condizioni di cui all'art. 168 c.p., e quindi se il condannato entro il periodo di sospensione commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva; o non adempia agli obblighi impostigli di cui all'art. 165 c.p.; [I]oppure se riporti un'altra condanna[/I] per un delitto commesso anteriormente [I]a pena che[/I], cumulata alla pena sospesa precedentemente, supera i limiti di cui all'art. 163 c.p., e quindi i limiti di pena entro i quali può essere concessa la sospensione condizionale della pena. [/QUOTE]
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