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<blockquote data-quote="Franz" data-source="post: 213670" data-attributes="member: 8892"><p>si, è vero, la rappresentazione opera solo per i figli dei genitori ed i figli dei fratelli, ma l'eredità deve provenire da parenti in linea retta o collaterale...è scritto qui = </p><p></p><p><a href="http://www.dirittoprivatoinrete.it/rappresentazione.htm" target="_blank">Rappresentazione</a></p><p></p><p>>>>> In altre parole bisognerà vedere se la persona che non ha voluto o potuto accettare l’eredità era un discendente, anche figlio adottivo, del de cuius (e quindi c’era un rapporto di parentela in linea retta) o era fratello o sorella del de cuius (quindi parentela in linea collaterale).</p><p>Solo in questi casi i discendenti di questi parenti succederanno per rappresentazione, mentre se il rapporto di parentela con il de cuius era di altro tipo, per es. un ascendente del de cuius che non ha potuto o voluto accettare l’eredità, non si avrà rappresentazione e si applicheranno le normali regole previste per la successione.<<<<</p><p></p><p>però so per certo che invece i creditori possono intervenire in caso di rinuncia all'eredità...qualsiasi eredità...ora mi informo meglio</p><p></p><p>la verità probabilmente è che se un genitore rinuncia ad una eredità che non proviene da parenti in linea retta o collaterale, oppure se di fronte ad un testamento che lo esclude da eredità legittima rinuncia alla azione di riduzione, in entrambi i casi i figli non possono fare niente</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Franz, post: 213670, member: 8892"] si, è vero, la rappresentazione opera solo per i figli dei genitori ed i figli dei fratelli, ma l'eredità deve provenire da parenti in linea retta o collaterale...è scritto qui = [url="http://www.dirittoprivatoinrete.it/rappresentazione.htm"]Rappresentazione[/url] >>>> In altre parole bisognerà vedere se la persona che non ha voluto o potuto accettare l’eredità era un discendente, anche figlio adottivo, del de cuius (e quindi c’era un rapporto di parentela in linea retta) o era fratello o sorella del de cuius (quindi parentela in linea collaterale). Solo in questi casi i discendenti di questi parenti succederanno per rappresentazione, mentre se il rapporto di parentela con il de cuius era di altro tipo, per es. un ascendente del de cuius che non ha potuto o voluto accettare l’eredità, non si avrà rappresentazione e si applicheranno le normali regole previste per la successione.<<<< però so per certo che invece i creditori possono intervenire in caso di rinuncia all'eredità...qualsiasi eredità...ora mi informo meglio la verità probabilmente è che se un genitore rinuncia ad una eredità che non proviene da parenti in linea retta o collaterale, oppure se di fronte ad un testamento che lo esclude da eredità legittima rinuncia alla azione di riduzione, in entrambi i casi i figli non possono fare niente [/QUOTE]
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