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<blockquote data-quote="Franz" data-source="post: 213866" data-attributes="member: 8892"><p>questo è quanto ho potuto sapere, in base alla risposta di un avvocato su answer=</p><p></p><p>1)la rappresentazione non opera nel caso vostro, perchè l'eredità proviene da donna che non è vostra parente diretta o collaterale</p><p></p><p>2)se però il fratello della donna non esisteva, e se vostro padre era l'unico erede, allora potevate subentrarvi, dopo sua rinuncia</p><p>-----------------------------</p><p>-----------------------------</p><p>scusami Franz ho letto male la domanda, per rispondere a tante alla fine non ho prestato attenzione.</p><p>Nel caso di specie non opera la rappresentazione perché i figli del padre non hanno alcun rapporto con la madre. Non sono soggetti indicati nell'art. 468. Bisogna partire dal de cuius che è la madre. Il marito rinuncia.</p><p>Il rapporto di discendenza diretta ex art. 468 non lo dobbiamo vedere in relazione al padre ma in relazione alla madre, perché il de cuius è la madre e non il padre!</p><p>E' vero quello che dice l'anonimo della parificazione dei figli legittimi e naturali ma i figli del padre non sono figli della signora defunta, non sono né figli legittimi né naturali, proprio non sono suoi figli.</p><p>Quindi NON opera la rappresentazione.</p><p>Di conseguenza si applica l'art. 522 codice civile che dice questo:</p><p></p><p>Nelle successioni legittime [565 c.c.] la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione [467 ss. c.c.] e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 571.</p><p>Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Franz, post: 213866, member: 8892"] questo è quanto ho potuto sapere, in base alla risposta di un avvocato su answer= 1)la rappresentazione non opera nel caso vostro, perchè l'eredità proviene da donna che non è vostra parente diretta o collaterale 2)se però il fratello della donna non esisteva, e se vostro padre era l'unico erede, allora potevate subentrarvi, dopo sua rinuncia ----------------------------- ----------------------------- scusami Franz ho letto male la domanda, per rispondere a tante alla fine non ho prestato attenzione. Nel caso di specie non opera la rappresentazione perché i figli del padre non hanno alcun rapporto con la madre. Non sono soggetti indicati nell'art. 468. Bisogna partire dal de cuius che è la madre. Il marito rinuncia. Il rapporto di discendenza diretta ex art. 468 non lo dobbiamo vedere in relazione al padre ma in relazione alla madre, perché il de cuius è la madre e non il padre! E' vero quello che dice l'anonimo della parificazione dei figli legittimi e naturali ma i figli del padre non sono figli della signora defunta, non sono né figli legittimi né naturali, proprio non sono suoi figli. Quindi NON opera la rappresentazione. Di conseguenza si applica l'art. 522 codice civile che dice questo: Nelle successioni legittime [565 c.c.] la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione [467 ss. c.c.] e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 571. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse [/QUOTE]
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