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Testo
<blockquote data-quote="Paolo Maria Capasso" data-source="post: 339744" data-attributes="member: 55531"><p>La norma di riferimento, come scrivevo, è l’articolo 474 del codice di procedura civile ( novellato nel 2005) che qui ti trascrivo</p><p></p><p><span style="color: rgb(85, 85, 85)"><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Helvetica-Light'">Del titolo esecutivo e del precetto</span></p><p><span style="font-family: 'Helvetica-Light'"><strong>c.p.c. art. 474. Titolo esecutivo.</strong></span></span></p><p><span style="color: rgb(85, 85, 85)"><span style="font-family: 'Helvetica-Light'">L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.</span></span></p><p><span style="color: rgb(85, 85, 85)"><span style="font-family: 'Helvetica-Light'">Sono titoli esecutivi:</span></span></p><p><span style="color: rgb(85, 85, 85)"><span style="font-family: 'Helvetica-Light'">1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva <a href="https://www.propit.it/file:///var/mobile/Containers/Data/Application/531AA635-EB38-4202-8698-0F5401A9555F/Library/DocumentiPrivati/app_2/#1" target="_blank">(1)</a>;</span></span></p><p><span style="color: rgb(85, 85, 85)"><span style="font-family: 'Helvetica-Light'">2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali <a href="https://www.propit.it/file:///var/mobile/Containers/Data/Application/531AA635-EB38-4202-8698-0F5401A9555F/Library/DocumentiPrivati/app_2/#2" target="_blank">(2)</a>, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia <a href="https://www.propit.it/file:///var/mobile/Containers/Data/Application/531AA635-EB38-4202-8698-0F5401A9555F/Library/DocumentiPrivati/app_2/#3" target="_blank">(3)</a>;</span></span></p><p><span style="color: rgb(85, 85, 85)"><span style="font-family: 'Helvetica-Light'">3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.</span></span></p><p><span style="color: rgb(85, 85, 85)"><span style="font-family: 'Helvetica-Light'">L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma <a href="https://www.propit.it/file:///var/mobile/Containers/Data/Application/531AA635-EB38-4202-8698-0F5401A9555F/Library/DocumentiPrivati/app_2/#4" target="_blank">(4)</a>.</span></span></p><p><span style="color: rgb(85, 85, 85)"><span style="font-family: 'Helvetica-Light'"></span></span></p><p><span style="color: rgb(85, 85, 85)"><span style="font-family: 'Helvetica-Light'">È, questa, una possibilità relativamente nuova, introdotta con la legge 14 maggio 2005. </span></span></p><p><span style="color: rgb(85, 85, 85)"><span style="font-family: 'Helvetica-Light'">Quindi, in base al nuovo testo normativo, il notaio potrà ricevere un atto pubblico in cui l’inquilino assuma l’obbligo di rilasciare l’immobile entro una certa quest’obbligo, ove contenuto nell’atto pubblico, potrà poi essere eseguito coattivamente. </span></span></p><p> <span style="color: rgb(85, 85, 85)"><span style="font-family: 'Helvetica-Light'">In questo caso Sarà sufficiente chiedere al notaio rogante di apporre la formula esecutiva all’atto Per avviare, sulla base di quel titolo esecutivo, l’esecuzione a rilascio. </span></span></p><p><span style="color: rgb(85, 85, 85)"><span style="font-family: 'Helvetica-Light'">Il primo atto sarà rappresentato da un precetto per rilascio redatto sulla base di quello stesso titolo. </span></span></p><p><span style="color: rgb(85, 85, 85)"><span style="font-family: 'Helvetica-Light'"></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Paolo Maria Capasso, post: 339744, member: 55531"] La norma di riferimento, come scrivevo, è l’articolo 474 del codice di procedura civile ( novellato nel 2005) che qui ti trascrivo [COLOR=rgb(85, 85, 85)][CENTER][FONT=Helvetica-Light]Del titolo esecutivo e del precetto[/FONT][/CENTER] [FONT=Helvetica-Light][B]c.p.c. art. 474. Titolo esecutivo.[/B] L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva [URL='https://www.propit.it/file:///var/mobile/Containers/Data/Application/531AA635-EB38-4202-8698-0F5401A9555F/Library/DocumentiPrivati/app_2/#1'](1)[/URL]; 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali [URL='https://www.propit.it/file:///var/mobile/Containers/Data/Application/531AA635-EB38-4202-8698-0F5401A9555F/Library/DocumentiPrivati/app_2/#2'](2)[/URL], nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia [URL='https://www.propit.it/file:///var/mobile/Containers/Data/Application/531AA635-EB38-4202-8698-0F5401A9555F/Library/DocumentiPrivati/app_2/#3'](3)[/URL]; 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma [URL='https://www.propit.it/file:///var/mobile/Containers/Data/Application/531AA635-EB38-4202-8698-0F5401A9555F/Library/DocumentiPrivati/app_2/#4'](4)[/URL]. È, questa, una possibilità relativamente nuova, introdotta con la legge 14 maggio 2005. Quindi, in base al nuovo testo normativo, il notaio potrà ricevere un atto pubblico in cui l’inquilino assuma l’obbligo di rilasciare l’immobile entro una certa quest’obbligo, ove contenuto nell’atto pubblico, potrà poi essere eseguito coattivamente. In questo caso Sarà sufficiente chiedere al notaio rogante di apporre la formula esecutiva all’atto Per avviare, sulla base di quel titolo esecutivo, l’esecuzione a rilascio. Il primo atto sarà rappresentato da un precetto per rilascio redatto sulla base di quello stesso titolo. [/FONT][/COLOR] [/QUOTE]
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