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Testo
<blockquote data-quote="condobip" data-source="post: 143712" data-attributes="member: 29362"><p>Dal prossimo 18 giugno l'assemblea potrà deliberare a maggioranza del 2° comma dell'art. 1136 cc la posa in opera nelle parti comuni della videosorveglianza (cc art. 1122 ter), non dimenticando le norme espresse dal Garante della Privacy;</p><p><a href="http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1002987" target="_blank">http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1002987</a></p><p>In particolare;</p><p><em><em>Benché non trovi applicazione la disciplina del Codice, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (</em>art. 615-bis c.p<em>.), l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini. --- (</em><em>Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 [1712680])</em></em></p><p> </p><p>In pratica una telecamera nell'atrio dello stabile per controllo di chi entra ed esce, specialmente gli estranei, si potrà installare, mentre non si potrà installare una che riprenda l'entrata privata dell'appartamento di qualche condomino.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="condobip, post: 143712, member: 29362"] Dal prossimo 18 giugno l'assemblea potrà deliberare a maggioranza del 2° comma dell'art. 1136 cc la posa in opera nelle parti comuni della videosorveglianza (cc art. 1122 ter), non dimenticando le norme espresse dal Garante della Privacy; [url]http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1002987[/url] In particolare; [I][I]Benché non trovi applicazione la disciplina del Codice, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata ([/I]art. 615-bis c.p[I].), l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini. --- ([/I][I]Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 [1712680])[/I][/I] In pratica una telecamera nell'atrio dello stabile per controllo di chi entra ed esce, specialmente gli estranei, si potrà installare, mentre non si potrà installare una che riprenda l'entrata privata dell'appartamento di qualche condomino. [/QUOTE]
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