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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 294665" data-attributes="member: 15253"><p><u>Se decorresse</u> l'anno dal nuovo acquisto agevolato, senza aver proceduto alla vendita dell'immobile preposseduto, si verificherebbe la decadenza dall'agevolazione fruita in sede di acquisto e, pertanto, oltre all'imposta e ai relativi interessi, troverebbe applicazione anche la sanzione del 30%. Potresti accedere al ravvedimento operoso, in presenza delle condizioni previste dalla norma (art. 13 del D. Lgs. n. 472/1197) e ottenere la riduzione della sanzione, presentando apposita istanza all'ufficio dell'Agenzia delle entrate con la quale dichiarare l'intervenuta decadenza dall'agevolazione.</p><p>Tuttavia, <u>prima della scadenza del termine annuale</u>, presentando un'apposita istanza, potrai chiedere di versare la differenza tra l’imposta ordinaria e l’imposta agevolata (oltre agli interessi), evitando con ciò il pagamento della sanzione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 294665, member: 15253"] [U]Se decorresse[/U] l'anno dal nuovo acquisto agevolato, senza aver proceduto alla vendita dell'immobile preposseduto, si verificherebbe la decadenza dall'agevolazione fruita in sede di acquisto e, pertanto, oltre all'imposta e ai relativi interessi, troverebbe applicazione anche la sanzione del 30%. Potresti accedere al ravvedimento operoso, in presenza delle condizioni previste dalla norma (art. 13 del D. Lgs. n. 472/1197) e ottenere la riduzione della sanzione, presentando apposita istanza all'ufficio dell'Agenzia delle entrate con la quale dichiarare l'intervenuta decadenza dall'agevolazione. Tuttavia, [U]prima della scadenza del termine annuale[/U], presentando un'apposita istanza, potrai chiedere di versare la differenza tra l’imposta ordinaria e l’imposta agevolata (oltre agli interessi), evitando con ciò il pagamento della sanzione. [/QUOTE]
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