Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Leggi, Decreti, Referendum e Giurisprudenza
Ricerca telematica dei beni pignorabili: ne avete (già) esperienza?
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 243483"><p>Se è questa la sentenza</p><p></p><p><span style="color: #0000b3">Tribunale Novara 21 gennaio 2015 </span></p><p></p><p><span style="color: #0000b3"> Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - Istanza del creditore per accesso tramite ufficiali giudiziari - Presupposti - Emanazione dei decreti attuativi - Procedimenti iniziati dopo l'11 dicembre 2014</span></p><p><span style="color: #0000b3"></span></p><p><span style="color: #0000b3">Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - Istanza del creditore per accesso diretto senza ausilio dell'ufficiale giudiziario - Presupposti - Impedimenti di carattere tecnologico </span></p><p></p><p><em><span style="color: #0000b3"> L’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati indicate nel secondo comma dell'articolo 492-bis può essere svolta solo in procedimenti esecutivi iniziati dopo l’11 dicembre 2014 e solo a partire da quando saranno stati emanati i decreti attuativi di cui all'articolo 155-quater disp. att. c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)</span></em></p><p><em><span style="color: #0000b3"></span></em></p><p><em><span style="color: #0000b3">L’accesso diretto alle banche dati da parte del creditore procedente potrà essere autorizzato solo quando <strong>sia da costui specificamente richiesto</strong> che avvenga in tale forma e solo se per motivi di carattere tecnologico <strong>non sia possibile accedere alle banche dati tramite ufficiale giudiziario</strong>.</span></em></p><p><em></em></p><p><span style="color: #000000">A me pare del tutto adatta al suo caso: è lei che agirebbe come creditore, (non è l'U.G. per il quale si deve attendere il decreto attuativo)</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 243483"] Se è questa la sentenza [COLOR=#0000b3]Tribunale Novara 21 gennaio 2015 [/COLOR] [COLOR=#0000b3] Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - Istanza del creditore per accesso tramite ufficiali giudiziari - Presupposti - Emanazione dei decreti attuativi - Procedimenti iniziati dopo l'11 dicembre 2014 Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - Istanza del creditore per accesso diretto senza ausilio dell'ufficiale giudiziario - Presupposti - Impedimenti di carattere tecnologico [/COLOR] [I][COLOR=#0000b3] L’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati indicate nel secondo comma dell'articolo 492-bis può essere svolta solo in procedimenti esecutivi iniziati dopo l’11 dicembre 2014 e solo a partire da quando saranno stati emanati i decreti attuativi di cui all'articolo 155-quater disp. att. c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) L’accesso diretto alle banche dati da parte del creditore procedente potrà essere autorizzato solo quando [B]sia da costui specificamente richiesto[/B] che avvenga in tale forma e solo se per motivi di carattere tecnologico [B]non sia possibile accedere alle banche dati tramite ufficiale giudiziario[/B].[/COLOR] [B][COLOR=#000000][/COLOR][/B][/I] [COLOR=#000000]A me pare del tutto adatta al suo caso: è lei che agirebbe come creditore, (non è l'U.G. per il quale si deve attendere il decreto attuativo)[/COLOR] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Leggi, Decreti, Referendum e Giurisprudenza
Ricerca telematica dei beni pignorabili: ne avete (già) esperienza?
Alto