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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 243486"><p>Nessuna delusione; tal Tribunale conferma la bontà di quanto già su scritto: come creditore potrà procedere.</p><p></p><p>Il Tribunale, <em>in primis</em>, ha considerato che la regolazione delle modalità d’accesso alle banche dati a cui si riferisce l’art. 155 quater disp.att. “<em>non può che riferirsi all’accesso degli Ufficiali Giudiziari” e che viceversa “<strong>nessun decreto attuativo debba essere emanato</strong> per l’ipotesi <strong>in cui sia il creditore autorizzato a rivolgersi ai gestori delle banche dati indicate dall’art.492 bis c.p.c.</strong></em><strong>”.</strong></p><p></p><p>Invero, in tale ultimo caso l’autorizzazione <strong>non prevede un accesso diretto alle banche dati da parte del creditore, ma consente soltanto di richiedere ed ottenere dai gestori delle stesse le informazioni relative al debitore</strong>, atteso che le relative interrogazioni sono effettuate dai gestori medesimi.</p><p></p><p>Il Tribunale <strong>ha, quindi, autorizzato il creditore procedente a richiedere autonomamente</strong> ai gestori delle banche dati, all’anagrafe tributaria, all’archivio dei conti correnti nonché al pubblico registro automobilistico, tutte le informazioni dirette ad individuare le cose da sottoporre ad esecuzione ed ha, altresì, chiarito che i dati ottenuti dovranno essere gestiti dal procuratore che li riceve nel rispetto della legge e a tutela della riservatezza, già prevista per tutti i dati sensibili delle parti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 243486"] Nessuna delusione; tal Tribunale conferma la bontà di quanto già su scritto: come creditore potrà procedere. Il Tribunale, [I]in primis[/I], ha considerato che la regolazione delle modalità d’accesso alle banche dati a cui si riferisce l’art. 155 quater disp.att. “[I]non può che riferirsi all’accesso degli Ufficiali Giudiziari” e che viceversa “[B]nessun decreto attuativo debba essere emanato[/B] per l’ipotesi [B]in cui sia il creditore autorizzato a rivolgersi ai gestori delle banche dati indicate dall’art.492 bis c.p.c.[/B][/I][B]”.[/B] Invero, in tale ultimo caso l’autorizzazione [B]non prevede un accesso diretto alle banche dati da parte del creditore, ma consente soltanto di richiedere ed ottenere dai gestori delle stesse le informazioni relative al debitore[/B], atteso che le relative interrogazioni sono effettuate dai gestori medesimi. Il Tribunale [B]ha, quindi, autorizzato il creditore procedente a richiedere autonomamente[/B] ai gestori delle banche dati, all’anagrafe tributaria, all’archivio dei conti correnti nonché al pubblico registro automobilistico, tutte le informazioni dirette ad individuare le cose da sottoporre ad esecuzione ed ha, altresì, chiarito che i dati ottenuti dovranno essere gestiti dal procuratore che li riceve nel rispetto della legge e a tutela della riservatezza, già prevista per tutti i dati sensibili delle parti. [/QUOTE]
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