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<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 69166" data-attributes="member: 7232"><p>Se il conduttore richiede la ricevuta</p><p></p><p></p><p>Le marche da bollo oggi in vigore (per la precisione i contrassegni sostituivi delle marche da bollo) recano un codice numerico, la data e l’ora della stampa. Questo rende conoscibile la loro data di emissione.</p><p>Visto il disposto dell’articolo 2 della legge 642/72: “l’apposizione del bollo deve essere contestuale alla sottoscrizione dell’atto” occorre prestare molta attenzione a che la data apposta sulla marca da bollo sia antecedente o contestuale a quella riportata nell’atto da registrare. Sa la data della marca da bollo infatti, dovesse essere successiva alla data riportata nell’atto, si potrebbe incorrere in una sanzione pari al 25% del valore della marca in quanto si sarebbe violato la norma che dispone appunto, la contestualità dell’apposizione della marca da bollo con la sottoscrizione dell’atto stilato, ribadita dal provvedimento del 5 maggio 2005 dell’Agenzia delle Entrate che tratta l’approvazione delle caratteristiche e delle modalità d’uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo.</p><p><a href="http://www.consulenzaeassistenzalegale.it/it/?p=485" target="_blank">La data della marca da bollo non deve essere successiva a quella dell</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 69166, member: 7232"] Se il conduttore richiede la ricevuta Le marche da bollo oggi in vigore (per la precisione i contrassegni sostituivi delle marche da bollo) recano un codice numerico, la data e l’ora della stampa. Questo rende conoscibile la loro data di emissione. Visto il disposto dell’articolo 2 della legge 642/72: “l’apposizione del bollo deve essere contestuale alla sottoscrizione dell’atto” occorre prestare molta attenzione a che la data apposta sulla marca da bollo sia antecedente o contestuale a quella riportata nell’atto da registrare. Sa la data della marca da bollo infatti, dovesse essere successiva alla data riportata nell’atto, si potrebbe incorrere in una sanzione pari al 25% del valore della marca in quanto si sarebbe violato la norma che dispone appunto, la contestualità dell’apposizione della marca da bollo con la sottoscrizione dell’atto stilato, ribadita dal provvedimento del 5 maggio 2005 dell’Agenzia delle Entrate che tratta l’approvazione delle caratteristiche e delle modalità d’uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo. [url=http://www.consulenzaeassistenzalegale.it/it/?p=485]La data della marca da bollo non deve essere successiva a quella dell[/url] [/QUOTE]
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