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Testo
<blockquote data-quote="Salvatore Schiavone" data-source="post: 14187" data-attributes="member: 5971"><p>Occorre distinguere la DIA presentata dal promissario acquirente in nome e per conto proprio da quella presentata invece in nome e per conto del promittente venditore.</p><p>A) Con riguardo alla prima ipotesi diciamo subito che l'orientamento prevalente della giurisprudenza è nel senso di negare che il semplice contratto preliminare, di per se, attribuisca al promissario acquirente il diritto a chiedere a proprio nome e per proprio conto il permesso a costruire.</p><p>Tuttavia, la giurisprudenza riconosce tale diritto al promissario acquirente alla condizione che al contratto preliminare si accompagni il trasferimento del possesso dell'immobile, che deve risultare da apposita clausola (in altre parole, non è sufficiente che io promittente venditore mi obbligo a trasferirti la proprietà ma è altresì necessario che, contestualmente alla firma del preliminare, ti trasferisca il possesso dell'immobile, cosiddetto preliminare ad effetti anticipati (vedi Consiglio di Stato, 18 giugno 1996 n. 718 e TAR Veneto 7 dicembre 1996 n. 2113).</p><p>Aggiungo però che vi è un orientamneto della giurisprudenza (TAR Lazio Latina del 26 luglio 2005 n. 636) il quale non ritiene sufficiente neppure il tresferimento del possesso, perché afferma che il promissario acquirente è legittimato ad ottenere il titolo abilitativo all'edificazione a condizione che nel contratto preliminare tale diritto gli sia stato attribuito espressamente dal venditore.</p><p>Pertanto, affinché il promissario acquirente possa presentare legittimamente una DIA non basta il semplice preliminare ma occore altresì:</p><p>che vi sia l'immediato trasferimento del possesso dell'immobile, che deve risultare da apposita clausola;</p><p>che il promittente venditore attribuisca espressamente il potere di chiedere il titolo abilitativo ad edificare.</p><p></p><p>B) Se invece la DIA viene presentata dal promissario acquirente non in nome proprio bensì dell'attuale proprietario in forza di una autorizzazzione scritta rilasciata dallo stesso, direi che non vi sono problemi: a seguito del rogito infatti la titolarità della DIA passerà in capo all'aquirente unitamente alla proprietà dell'immobile.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Salvatore Schiavone, post: 14187, member: 5971"] Occorre distinguere la DIA presentata dal promissario acquirente in nome e per conto proprio da quella presentata invece in nome e per conto del promittente venditore. A) Con riguardo alla prima ipotesi diciamo subito che l'orientamento prevalente della giurisprudenza è nel senso di negare che il semplice contratto preliminare, di per se, attribuisca al promissario acquirente il diritto a chiedere a proprio nome e per proprio conto il permesso a costruire. Tuttavia, la giurisprudenza riconosce tale diritto al promissario acquirente alla condizione che al contratto preliminare si accompagni il trasferimento del possesso dell'immobile, che deve risultare da apposita clausola (in altre parole, non è sufficiente che io promittente venditore mi obbligo a trasferirti la proprietà ma è altresì necessario che, contestualmente alla firma del preliminare, ti trasferisca il possesso dell'immobile, cosiddetto preliminare ad effetti anticipati (vedi Consiglio di Stato, 18 giugno 1996 n. 718 e TAR Veneto 7 dicembre 1996 n. 2113). Aggiungo però che vi è un orientamneto della giurisprudenza (TAR Lazio Latina del 26 luglio 2005 n. 636) il quale non ritiene sufficiente neppure il tresferimento del possesso, perché afferma che il promissario acquirente è legittimato ad ottenere il titolo abilitativo all'edificazione a condizione che nel contratto preliminare tale diritto gli sia stato attribuito espressamente dal venditore. Pertanto, affinché il promissario acquirente possa presentare legittimamente una DIA non basta il semplice preliminare ma occore altresì: che vi sia l'immediato trasferimento del possesso dell'immobile, che deve risultare da apposita clausola; che il promittente venditore attribuisca espressamente il potere di chiedere il titolo abilitativo ad edificare. B) Se invece la DIA viene presentata dal promissario acquirente non in nome proprio bensì dell'attuale proprietario in forza di una autorizzazzione scritta rilasciata dallo stesso, direi che non vi sono problemi: a seguito del rogito infatti la titolarità della DIA passerà in capo all'aquirente unitamente alla proprietà dell'immobile. [/QUOTE]
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