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Richiesta di rimozione di veranda abusiva al precedente proprietario
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<blockquote data-quote="User_29045" data-source="post: 422105"><p>Cito a proposito il seguente articolo:</p><p></p><p>[URL unfurl="true"]http://biblus.acca.it/pergolato-gazebo-veranda-e-pergotenda-edilizia-libera-o-permesso-di-costruire/[/URL]</p><p></p><p><span style="font-size: 26px"><strong><a href="https://biblus.acca.it/pergolato-gazebo-veranda-e-pergotenda-edilizia-libera-o-permesso-di-costruire/" target="_blank">Pergolato, gazebo, veranda e pergotenda: edilizia libera o permesso di costruire?</a></strong></span></p><p>Pergolato, gazebo, veranda e pergotenda: il Consiglio di Stato chiarisce definitivamente le regole per definire correttamente il regime da applicare (edilizia libera, comunicazione, permesso)</p><p></p><p>Per la realizzazione di opere quali pergolati, gazebo, tettoie, pensiline e pergotende, generalmente di modesta consistenza e di limitato impatto sul territorio, non è sempre facile individuare il c<strong>orretto regime edilizio</strong>.</p><p>Sono opere spesso al limite tra l’attività di edilizia libera e la necessità di richiedere un titolo edilizio.</p><p>In generale sono i <strong>regolamenti edilizi comunali</strong> che dettano le regole, anche sulle dimensioni, per stabilire in quale regime rientrano:</p><ul> <li data-xf-list-type="ul">edilizia libera</li> <li data-xf-list-type="ul">comunicazione all’amministrazione</li> <li data-xf-list-type="ul">permesso di costruire</li> </ul><p>Alle disposizioni comunali si aggiungono poi, per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ad altri vincoli, le limitazioni imposte dai diversi strumenti di tutela.</p><p>Il Consiglio di Stato, con la recente <strong>sentenza 306/2017</strong>, ha fatto chiarezza fornendo una sorta di<strong> vademecum per orientarsi sul corretto regime edilizio in cui rientrano</strong> tali opere.</p><p><span style="font-size: 18px"><strong>La sentenza del Consiglio di Stato</strong></span></p><p>Il caso in esame riguarda la realizzazione di un <strong>pergolato con teli plastificati</strong> ed il conseguente ordine, da parte del Comune, di demolizione delle opere edilizie abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.</p><p>In particolare si tratta, in pratica, della copertura e chiusura perimetrale di un pergolato con teli plastificati, fissati alla struttura con il sistema degli occhielli e chiavetta, con un riquadro di materiale plastico come finestra nella parte centrale.</p><p>Nel sostenere inamovibilità della tenda plastificata e quindi l’illegittimità dell’ordinanza demolitoria, la proprietaria impugna l’ordinanza di demolizione dinanzi al Tar Campania.</p><p>I giudici di primo grado respingono il ricorso, in quanto l’opera realizzata, sebbene con materiale plastico agevolmente amovibile, riflette esigenze di carattere non meramente temporaneo, con la conseguente trasformazione urbanistico-edilizia del territorio.</p><p>La ricorrente propone ricorso in appello.</p><p>Il Consiglio di Stato, <strong>sentenza 306/2017</strong>, è chiamato quindi ad esprimersi sul ricorso contro il Comune per la riforma della sentenza del TAR.</p><p>Per valutare la legittimità del provvedimento di demolizione delle opere abusive, i giudici di Palazzo Spada forniscono alcune definizioni edilizie. Tali definizioni sono necessarie per individuare se il pergolato, il gazebo, la veranda o la pergotenda rientrano nel regime di edilizia libera o nei casi di edilizia non libera per i quali è richiesta una comunicazione all’amministrazione o sono sottoposti al rilascio del permesso di costruire.</p><p><span style="font-size: 18px"><strong>Le definizioni edilizie secondo il Consiglio di Stato</strong></span></p><p><strong>Il pergolato</strong></p><p>Il pergolato essendo una struttura aperta su almeno 3 lati e nella parte superiore <strong>non necessita di titoli abilitativi edilizi. </strong></p><p>Qualora venga ricoperto nella parte superiore con una struttura non facilmente amovibile è assoggettata alle regole per la realizzazione di tettoie.</p><p><strong>Il gazebo</strong></p><p>Il gazebo è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente removibili.</p><p>Se utilizzato come struttura temporanea<strong> non necessita di titoli abilitativi edilizi</strong>; nel caso sia affisso al suolo è necessario<strong> il permesso di costruire.</strong></p><p><strong>La veranda</strong></p><p>La veranda è un locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.</p><p>La veranda necessita del <strong>permesso di costruire</strong>, in quanto determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma.</p><p><strong>La pergotenda</strong></p><p>Le pergotende sono strutture leggere destinate a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e sono installate per soddisfare quindi esigenze non precarie<em>.</em></p><p><strong>La pergotenda di modeste dimensioni, </strong>che non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile,<strong> non necessita di alcun permesso di costruire</strong>, ma rientra tra le attività di <strong>edilizia libera</strong>.</p><p><span style="font-size: 18px"><strong>La decisione finale del Consiglio di Stato</strong></span></p><p>Sulla base di tali definizioni, i giudici di Palazzo Spada affermano che le opere sanzionate rientrano nella categoria della <strong>pergotenda realizzata con teli amovibili,</strong> appoggiati sul preesistente pergolato.</p><p>Le opere realizzate, peraltro in un’area che non è sottoposta a vincolo paesaggistico, sono prive delle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano farle connotare come componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione.</p><p>In particolare, la struttura portante è destinata unicamente al sostegno di un elemento di arredo temporaneo consistente in una tenda retrattile. Rientra, quindi, nella categoria dei pergolati e pertanto <strong>non necessita del permesso di costruire</strong>.</p><p>Pertanto, in riforma della precedente sentenza del Tar Campania, il Consiglio di Stato dispone l’<strong>annullamento dell’ordinanza di demolizione del Comune.</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="User_29045, post: 422105"] Cito a proposito il seguente articolo: [URL unfurl="true"]http://biblus.acca.it/pergolato-gazebo-veranda-e-pergotenda-edilizia-libera-o-permesso-di-costruire/[/URL] [SIZE=7][B][URL='https://biblus.acca.it/pergolato-gazebo-veranda-e-pergotenda-edilizia-libera-o-permesso-di-costruire/']Pergolato, gazebo, veranda e pergotenda: edilizia libera o permesso di costruire?[/URL][/B][/SIZE] Pergolato, gazebo, veranda e pergotenda: il Consiglio di Stato chiarisce definitivamente le regole per definire correttamente il regime da applicare (edilizia libera, comunicazione, permesso) Per la realizzazione di opere quali pergolati, gazebo, tettoie, pensiline e pergotende, generalmente di modesta consistenza e di limitato impatto sul territorio, non è sempre facile individuare il c[B]orretto regime edilizio[/B]. Sono opere spesso al limite tra l’attività di edilizia libera e la necessità di richiedere un titolo edilizio. In generale sono i [B]regolamenti edilizi comunali[/B] che dettano le regole, anche sulle dimensioni, per stabilire in quale regime rientrano: [LIST] [*]edilizia libera [*]comunicazione all’amministrazione [*]permesso di costruire [/LIST] Alle disposizioni comunali si aggiungono poi, per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ad altri vincoli, le limitazioni imposte dai diversi strumenti di tutela. Il Consiglio di Stato, con la recente [B]sentenza 306/2017[/B], ha fatto chiarezza fornendo una sorta di[B] vademecum per orientarsi sul corretto regime edilizio in cui rientrano[/B] tali opere. [SIZE=5][B]La sentenza del Consiglio di Stato[/B][/SIZE] Il caso in esame riguarda la realizzazione di un [B]pergolato con teli plastificati[/B] ed il conseguente ordine, da parte del Comune, di demolizione delle opere edilizie abusive e il ripristino dello stato dei luoghi. In particolare si tratta, in pratica, della copertura e chiusura perimetrale di un pergolato con teli plastificati, fissati alla struttura con il sistema degli occhielli e chiavetta, con un riquadro di materiale plastico come finestra nella parte centrale. Nel sostenere inamovibilità della tenda plastificata e quindi l’illegittimità dell’ordinanza demolitoria, la proprietaria impugna l’ordinanza di demolizione dinanzi al Tar Campania. I giudici di primo grado respingono il ricorso, in quanto l’opera realizzata, sebbene con materiale plastico agevolmente amovibile, riflette esigenze di carattere non meramente temporaneo, con la conseguente trasformazione urbanistico-edilizia del territorio. La ricorrente propone ricorso in appello. Il Consiglio di Stato, [B]sentenza 306/2017[/B], è chiamato quindi ad esprimersi sul ricorso contro il Comune per la riforma della sentenza del TAR. Per valutare la legittimità del provvedimento di demolizione delle opere abusive, i giudici di Palazzo Spada forniscono alcune definizioni edilizie. Tali definizioni sono necessarie per individuare se il pergolato, il gazebo, la veranda o la pergotenda rientrano nel regime di edilizia libera o nei casi di edilizia non libera per i quali è richiesta una comunicazione all’amministrazione o sono sottoposti al rilascio del permesso di costruire. [SIZE=5][B]Le definizioni edilizie secondo il Consiglio di Stato[/B][/SIZE] [B]Il pergolato[/B] Il pergolato essendo una struttura aperta su almeno 3 lati e nella parte superiore [B]non necessita di titoli abilitativi edilizi. [/B] Qualora venga ricoperto nella parte superiore con una struttura non facilmente amovibile è assoggettata alle regole per la realizzazione di tettoie. [B]Il gazebo[/B] Il gazebo è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente removibili. Se utilizzato come struttura temporanea[B] non necessita di titoli abilitativi edilizi[/B]; nel caso sia affisso al suolo è necessario[B] il permesso di costruire. La veranda[/B] La veranda è un locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. La veranda necessita del [B]permesso di costruire[/B], in quanto determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma. [B]La pergotenda[/B] Le pergotende sono strutture leggere destinate a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e sono installate per soddisfare quindi esigenze non precarie[I].[/I] [B]La pergotenda di modeste dimensioni, [/B]che non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile,[B] non necessita di alcun permesso di costruire[/B], ma rientra tra le attività di [B]edilizia libera[/B]. [SIZE=5][B]La decisione finale del Consiglio di Stato[/B][/SIZE] Sulla base di tali definizioni, i giudici di Palazzo Spada affermano che le opere sanzionate rientrano nella categoria della [B]pergotenda realizzata con teli amovibili,[/B] appoggiati sul preesistente pergolato. Le opere realizzate, peraltro in un’area che non è sottoposta a vincolo paesaggistico, sono prive delle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano farle connotare come componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione. In particolare, la struttura portante è destinata unicamente al sostegno di un elemento di arredo temporaneo consistente in una tenda retrattile. Rientra, quindi, nella categoria dei pergolati e pertanto [B]non necessita del permesso di costruire[/B]. Pertanto, in riforma della precedente sentenza del Tar Campania, il Consiglio di Stato dispone l’[B]annullamento dell’ordinanza di demolizione del Comune.[/B] [/QUOTE]
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