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Richiesta di sottoscrivere "atto di accettazione di vendita" presso notaio.
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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 184599"><p><em>Non vi è differenza tra la proposta accettata ed il preliminare, da un punto di vista </em></p><p><em>puramente giuridico. Infatti da entrambi deriva un importantissimo effetto: se una delle parti </em></p><p><em>cambia idea prima dell’atto definitivo di vendita, l’altra parte, che vuole invece mantenere </em></p><p><em>gli impegni assunti, può rivolgersi al giudice ed ottenere una sentenza che trasferisce la casa </em></p><p><em>alle condizioni previste nella proposta accettata o nel preliminare e, per quanto ivi non </em></p><p><em>convenuto, alle condizioni di legge. <a href="http://www.federnotizie.org" target="_blank">www.federnotizie.org</a> </em></p><p><em>E' questa l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto prevista </em></p><p><em>dall’art. 2932 del codice civile. </em></p><p><em>La differenza è pertanto più di fatto o di uso, che giuridica: il preliminare contiene di solito </em></p><p><em>molti più dettagli e pattuizioni rispetto a quanto convenuto nella proposta accettata. Ed è </em></p><p><em>logico che sia così, perché la proposta d’acquisto, come si è detto, è normalmente </em></p><p><em>contenuta in un modulo prestampato, mentre il preliminare può essere “personalizzato” e </em></p><p><em>regolare aspetti specifici della vendita, quali, ad esempio, eventuali garanzie sulla conformità </em></p><p><em>degli impianti, oppure accordi per lasciare nella casa alcuni arredi. </em></p><p><em>Per tutti gli aspetti non regolati nella proposta o nel preliminare si applicano le norme di legge. </em></p><p><em>I contratti che hanno come oggetto immobili devono essere stipulati con atto scritto. Pertanto </em></p><p><em>la proposta, l’accettazione ed il preliminare possono essere validamente sottoscritti con una </em></p><p><em>scrittura privata. L’intervento del notaio è necessario per dare pubblicità a questi atti.</em></p><p>(fonte federnotizie)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 184599"] [I]Non vi è differenza tra la proposta accettata ed il preliminare, da un punto di vista puramente giuridico. Infatti da entrambi deriva un importantissimo effetto: se una delle parti cambia idea prima dell’atto definitivo di vendita, l’altra parte, che vuole invece mantenere gli impegni assunti, può rivolgersi al giudice ed ottenere una sentenza che trasferisce la casa alle condizioni previste nella proposta accettata o nel preliminare e, per quanto ivi non convenuto, alle condizioni di legge. [url="http://www.federnotizie.org"]www.federnotizie.org[/url] E' questa l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto prevista dall’art. 2932 del codice civile. La differenza è pertanto più di fatto o di uso, che giuridica: il preliminare contiene di solito molti più dettagli e pattuizioni rispetto a quanto convenuto nella proposta accettata. Ed è logico che sia così, perché la proposta d’acquisto, come si è detto, è normalmente contenuta in un modulo prestampato, mentre il preliminare può essere “personalizzato” e regolare aspetti specifici della vendita, quali, ad esempio, eventuali garanzie sulla conformità degli impianti, oppure accordi per lasciare nella casa alcuni arredi. Per tutti gli aspetti non regolati nella proposta o nel preliminare si applicano le norme di legge. I contratti che hanno come oggetto immobili devono essere stipulati con atto scritto. Pertanto la proposta, l’accettazione ed il preliminare possono essere validamente sottoscritti con una scrittura privata. L’intervento del notaio è necessario per dare pubblicità a questi atti.[/I] (fonte federnotizie) [/QUOTE]
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