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<blockquote data-quote="nicoSP65" data-source="post: 447630" data-attributes="member: 54790"><p><h2>Locazione e danni da infiltrazioni, quali i poteri del conduttore?</h2><p>Nel caso dell'appartamento dato in locazione spesso sorge il dubbio in relazione <strong>all'individuazione del soggetto responsabile</strong> contro il quale far valere le proprie ragioni. Il locatario o il custode del bene?</p><p></p><p>La risposta, fondata sul contenuto del secondo comma dell'art. 1585 c.c., individua nel custode la persona contro cui agire.</p><p></p><p>Secondo la <strong>giurisprudenza</strong>, infatti, . <em>l'art. 1585 c.c., nel disciplinare la garanzia dovuta dal locatore per la piena e normale utilizzazione del bene locato e delle sue pertinenze, contiene una duplice previsione in relazione alle possibili molestie che possono essere arrecate dai terzi al pacifico svolgimento del rapporto locativo.</em></p><p><em></em></p><p><em>Se i terzi accampino diritti contrastanti con quelli del conduttore, sia contestando il potere di disposizione del locatore, sia rivendicando un <strong>diritto reale</strong> o personale che infirmi o menomi quello del conduttore, si configurano molestie di diritto per le quali il locatore è tenuto a garantire il conduttore ai sensi del comma 1 dell'articolo testé citato.</em></p><p><em></em></p><p><em>Nell'ipotesi invece in cui i terzi non avanzino pretese di natura giuridica ma arrechino pregiudizio al godimento del conduttore mediante impedimenti concreti o attività materiali ostative, riconducibili nel concetto di atto illecito in senso lato, si realizzano molestie di fatto per le quali la <a href="https://www.condominioweb.com/quando-il-condominio-e-il-locatore-sono-responsabili-per-i.12862" target="_blank"><strong>garanzia del locatore</strong></a> non è prevista ed il conduttore può agire direttamente contro i terzi ai sensi del comma 2 dell'art. 1585 c.c.</em></p><p><em></em></p><p><em>Ciò detto, si osserva […] che le infiltrazioni, che hanno determinato una minore utilizzabilità dell'appartamento, sono ascrivibili al fatto del terzo, il quale, lungi dal rivendicare qualunque pretesa giuridica, con il suo operato ha recato pregiudizio al godimento del conduttore</em>. (Trib. Roma 9 marzo 2011 n. 5198).</p><p></p><p>Le pretese, quindi, dovranno essere indirizzate <strong>contro chi ha causato il danno</strong> e non contro il proprietario dell'appartamento dato in locazione.</p><p></p><p></p><p>Fonte: <a href="https://www.condominioweb.com/infiltrazioni-in-appartamento-dato-in-locazione-le-pretese-dovranno-essere-indirizzate-contro.718" target="_blank">Danni da infiltrazioni e appartamento dato in locazione: contro chi può agire il conduttore per chiedere il risarcimento del danno?</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="nicoSP65, post: 447630, member: 54790"] [HEADING=1]Locazione e danni da infiltrazioni, quali i poteri del conduttore?[/HEADING] Nel caso dell'appartamento dato in locazione spesso sorge il dubbio in relazione [B]all'individuazione del soggetto responsabile[/B] contro il quale far valere le proprie ragioni. Il locatario o il custode del bene? La risposta, fondata sul contenuto del secondo comma dell'art. 1585 c.c., individua nel custode la persona contro cui agire. Secondo la [B]giurisprudenza[/B], infatti, . [I]l'art. 1585 c.c., nel disciplinare la garanzia dovuta dal locatore per la piena e normale utilizzazione del bene locato e delle sue pertinenze, contiene una duplice previsione in relazione alle possibili molestie che possono essere arrecate dai terzi al pacifico svolgimento del rapporto locativo. Se i terzi accampino diritti contrastanti con quelli del conduttore, sia contestando il potere di disposizione del locatore, sia rivendicando un [B]diritto reale[/B] o personale che infirmi o menomi quello del conduttore, si configurano molestie di diritto per le quali il locatore è tenuto a garantire il conduttore ai sensi del comma 1 dell'articolo testé citato. Nell'ipotesi invece in cui i terzi non avanzino pretese di natura giuridica ma arrechino pregiudizio al godimento del conduttore mediante impedimenti concreti o attività materiali ostative, riconducibili nel concetto di atto illecito in senso lato, si realizzano molestie di fatto per le quali la [URL='https://www.condominioweb.com/quando-il-condominio-e-il-locatore-sono-responsabili-per-i.12862'][B]garanzia del locatore[/B][/URL] non è prevista ed il conduttore può agire direttamente contro i terzi ai sensi del comma 2 dell'art. 1585 c.c. Ciò detto, si osserva […] che le infiltrazioni, che hanno determinato una minore utilizzabilità dell'appartamento, sono ascrivibili al fatto del terzo, il quale, lungi dal rivendicare qualunque pretesa giuridica, con il suo operato ha recato pregiudizio al godimento del conduttore[/I]. (Trib. Roma 9 marzo 2011 n. 5198). Le pretese, quindi, dovranno essere indirizzate [B]contro chi ha causato il danno[/B] e non contro il proprietario dell'appartamento dato in locazione. Fonte: [URL="https://www.condominioweb.com/infiltrazioni-in-appartamento-dato-in-locazione-le-pretese-dovranno-essere-indirizzate-contro.718"]Danni da infiltrazioni e appartamento dato in locazione: contro chi può agire il conduttore per chiedere il risarcimento del danno?[/URL] [/QUOTE]
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