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Testo
<blockquote data-quote="Clematide" data-source="post: 307708" data-attributes="member: 22366"><p>La legge 431/1998 (art.14) ha fatta salva la disciplina del deposito cauzionale contenuta nell’art.11 della legge 392/1978, ma ha abrogato l’art.79 della medesima legge limitatamente alle locazioni abitative, ma non per quelle non abitative.</p><p></p><p>La norma cardine di questo istituto rimane detto articolo sia con riferimento alle locazioni di immobili ad uso abitativo sia con riferimento alle locazioni ad uso diverso, in forza del rinvio contenuto nell’art.41 della 392, sebbene la sua efficacia sia diversa a seconda dello specifico genere dei rapporti locativi al quale essa si applica.</p><p></p><p>La disciplina della fruttuosità del deposito cauzionale, dopo l’entrata in vigore della legge 431/1998, secondo una parte della dottrina e alcune sentenze di merito (Trib. Modena, 23/07/2004) risulta derogabile nelle locazioni abitative a canone libero e in quelle agevolate di durata superiore a quattro anni (elevata a cinque, nel nuovo testo del contratto-tipo “agevolato” allegato al DM 2017), mentre continua ad essere unidirezionalmente imperativa per le locazioni concordate di durata inferiore a quattro anni, in quelle transitorie e per studenti universitari, nonché per le locazioni non abitative, ove opera ancora l’art.79: in quest’ambito si inserisce tuttavia una decisione di merito dissonante (Trib. Roma, 07/07/2011, n.15443).</p><p></p><p>Per quanto riguarda l’ipotizzato indiretto incremento del canone, con l’abrogazione dell’art.79, va rilevato che nel nuovo testo dell’art.13 della 431, riformato dalla legge 208/2015, per i contratti 4+4 è scomparsa la frase finale inserita nella seconda parte del quarto comma, ossia <em>“nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito”</em>.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Clematide, post: 307708, member: 22366"] La legge 431/1998 (art.14) ha fatta salva la disciplina del deposito cauzionale contenuta nell’art.11 della legge 392/1978, ma ha abrogato l’art.79 della medesima legge limitatamente alle locazioni abitative, ma non per quelle non abitative. La norma cardine di questo istituto rimane detto articolo sia con riferimento alle locazioni di immobili ad uso abitativo sia con riferimento alle locazioni ad uso diverso, in forza del rinvio contenuto nell’art.41 della 392, sebbene la sua efficacia sia diversa a seconda dello specifico genere dei rapporti locativi al quale essa si applica. La disciplina della fruttuosità del deposito cauzionale, dopo l’entrata in vigore della legge 431/1998, secondo una parte della dottrina e alcune sentenze di merito (Trib. Modena, 23/07/2004) risulta derogabile nelle locazioni abitative a canone libero e in quelle agevolate di durata superiore a quattro anni (elevata a cinque, nel nuovo testo del contratto-tipo “agevolato” allegato al DM 2017), mentre continua ad essere unidirezionalmente imperativa per le locazioni concordate di durata inferiore a quattro anni, in quelle transitorie e per studenti universitari, nonché per le locazioni non abitative, ove opera ancora l’art.79: in quest’ambito si inserisce tuttavia una decisione di merito dissonante (Trib. Roma, 07/07/2011, n.15443). Per quanto riguarda l’ipotizzato indiretto incremento del canone, con l’abrogazione dell’art.79, va rilevato che nel nuovo testo dell’art.13 della 431, riformato dalla legge 208/2015, per i contratti 4+4 è scomparsa la frase finale inserita nella seconda parte del quarto comma, ossia [I]“nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito”[/I]. [/QUOTE]
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