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<blockquote data-quote="usonian" data-source="post: 469163" data-attributes="member: 60832"><p>C’è un po’ di confusione nei tuoi e degli altri cosiddetti riferimenti … le agevolazioni fiscali 75% o 50% seguono strade simili ma non coincidenti e nel tuo post leggo un impasto di interventi associati non sempre alla corretta agevolazione ma soprattutto voler eseguirle con modi non sempre coerenti alle normative. </p><p>Gli interventi agevolati al 75% si applica l’IVA del 4% e sono soggette a recupero fiscale in 5 anni. Avere l’IVA al 4% dovrai consegnare all’impresa sotto tua responsabilità un'autodichiarazione che attesti, sono interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche e nel contratto di appalto vanno menzionati i lavori dove soggette all'IVA 4%.</p><p>Gli Interventi ricadenti nel 50% si applica l’IVA del 10% e con il recupero fiscale in 10 anni. Anche qui la stessa autodichiarazione all'impresa per avere l’IVA al 10%.</p><p>Il 75% è applicabile esclusivamente per lavori finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, quelle correlate e altre indicate nella normativa, esempio, il rinnovo dell’impianto elettrico. È scontato che tali lavori dovranno seguire le specifiche del DM 236/89. Art. 4.1.5 per gli impianti … devono aver rimosso tutte le barriere architettoniche e permettere a un disabile usufruire, senza alcun limite il nuovo impianto elettrico. Art. 4.1.6 per i servizi igienici … i requisiti in caso di rifacimento del bagno richiamando le specifiche tecniche dell’art. 8.1.6. Eventuali altri interventi tipo, allargamento porte, modifica di qualche elemento interno e adeguare gli spazi alle dimensioni minime di legge per garantire spazi di manovra di una sedia a ruote, spesso non rientrano in edilizia libera e richiedono la CILA.</p><p>La comunicazione preventiva all’Asl è un obbligo che il proprietario deve rispettare per accedere alle agevolazioni fiscali (qualunque … 50%, 75% ecc.), sempre necessaria ogni volta gli interventi sono soggetti alle disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri (d.lgs. 81/2008) ... caso più ricorrente: la presenza di più imprese in cantiere … una copia della comunicazione e uno dei documenti da esibire in caso di un controllo dell’A.d.E. In mancanza … le detrazioni non sono riconosciute e l’ufficio procede alla riscossione della somma messa in detrazione fino a quel momento + gli interessi … voce quest’ultima tutt’altra che trascurabile se il controllo avviene dopo otto anni ….</p><p>Vero, puoi appaltare a una sola ditta ma sarà molto complicato convincere l'A.d.E. che nel tuo cantiere abbia operato una sola impresa, considerato che tra gli interventi è compreso il rifacimento dell’impianto elettrico, quest'ultima certificata con Attestato di Conformità a firma di un'impresa differente dall'impresa edile. Sia l’edilizia libera o soggetta ad autorizzazioni, dichiarare con autocertificazione la conformità delle opere e dei requisiti per rientrare nelle agevolazioni fiscali non è il professionista, sarai tu proprietario. Invece per gli impianti l’impresa installatrice rilascerà l’attestato di conformità alla normativa vigente aggiungendo che è realizzato in conformità alle specifiche indicate nel D.M. 236/89.</p><p>Infine se prevedi di intervenire in edilizia libera, sfido a trovare a lavori conclusi un professionista che senza pratica edilizia e senza un’attività di controllo come direttore lavori delle opere fatte in cantiere, sia disposto sotto la propria responsabilità rilasciare una dichiarazione che assevera il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi, dei documenti e delle certificazioni previste di legge che danno diritto alla detrazione fiscale…</p><p></p><p>Era solo per far presente “tutto il pacchetto” che ti da il diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali, basato su principi che in partenza escludono un obbligo che maggiormente sei tenuto a rispettare, è a parer mio totalmente inaffidabile.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="usonian, post: 469163, member: 60832"] C’è un po’ di confusione nei tuoi e degli altri cosiddetti riferimenti … le agevolazioni fiscali 75% o 50% seguono strade simili ma non coincidenti e nel tuo post leggo un impasto di interventi associati non sempre alla corretta agevolazione ma soprattutto voler eseguirle con modi non sempre coerenti alle normative. Gli interventi agevolati al 75% si applica l’IVA del 4% e sono soggette a recupero fiscale in 5 anni. Avere l’IVA al 4% dovrai consegnare all’impresa sotto tua responsabilità un'autodichiarazione che attesti, sono interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche e nel contratto di appalto vanno menzionati i lavori dove soggette all'IVA 4%. Gli Interventi ricadenti nel 50% si applica l’IVA del 10% e con il recupero fiscale in 10 anni. Anche qui la stessa autodichiarazione all'impresa per avere l’IVA al 10%. Il 75% è applicabile esclusivamente per lavori finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, quelle correlate e altre indicate nella normativa, esempio, il rinnovo dell’impianto elettrico. È scontato che tali lavori dovranno seguire le specifiche del DM 236/89. Art. 4.1.5 per gli impianti … devono aver rimosso tutte le barriere architettoniche e permettere a un disabile usufruire, senza alcun limite il nuovo impianto elettrico. Art. 4.1.6 per i servizi igienici … i requisiti in caso di rifacimento del bagno richiamando le specifiche tecniche dell’art. 8.1.6. Eventuali altri interventi tipo, allargamento porte, modifica di qualche elemento interno e adeguare gli spazi alle dimensioni minime di legge per garantire spazi di manovra di una sedia a ruote, spesso non rientrano in edilizia libera e richiedono la CILA. La comunicazione preventiva all’Asl è un obbligo che il proprietario deve rispettare per accedere alle agevolazioni fiscali (qualunque … 50%, 75% ecc.), sempre necessaria ogni volta gli interventi sono soggetti alle disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri (d.lgs. 81/2008) ... caso più ricorrente: la presenza di più imprese in cantiere … una copia della comunicazione e uno dei documenti da esibire in caso di un controllo dell’A.d.E. In mancanza … le detrazioni non sono riconosciute e l’ufficio procede alla riscossione della somma messa in detrazione fino a quel momento + gli interessi … voce quest’ultima tutt’altra che trascurabile se il controllo avviene dopo otto anni …. Vero, puoi appaltare a una sola ditta ma sarà molto complicato convincere l'A.d.E. che nel tuo cantiere abbia operato una sola impresa, considerato che tra gli interventi è compreso il rifacimento dell’impianto elettrico, quest'ultima certificata con Attestato di Conformità a firma di un'impresa differente dall'impresa edile. Sia l’edilizia libera o soggetta ad autorizzazioni, dichiarare con autocertificazione la conformità delle opere e dei requisiti per rientrare nelle agevolazioni fiscali non è il professionista, sarai tu proprietario. Invece per gli impianti l’impresa installatrice rilascerà l’attestato di conformità alla normativa vigente aggiungendo che è realizzato in conformità alle specifiche indicate nel D.M. 236/89. Infine se prevedi di intervenire in edilizia libera, sfido a trovare a lavori conclusi un professionista che senza pratica edilizia e senza un’attività di controllo come direttore lavori delle opere fatte in cantiere, sia disposto sotto la propria responsabilità rilasciare una dichiarazione che assevera il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi, dei documenti e delle certificazioni previste di legge che danno diritto alla detrazione fiscale… Era solo per far presente “tutto il pacchetto” che ti da il diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali, basato su principi che in partenza escludono un obbligo che maggiormente sei tenuto a rispettare, è a parer mio totalmente inaffidabile. [/QUOTE]
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