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<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 34478" data-attributes="member: 7232"><p>Spero ti sia utile :</p><p>SE SI PAGA TROPPO</p><p>Nei casi in cui il debitore di una cartella esattoriale paghi per errore una cifra eccedente quella dovuta di almeno cinquanta euro, l'esattore (Equitalia) deve offire il rimborso tramite notifica di una comunicazione contenente le modalita' di restituzione, trattenendo le spese relative alla stessa notifica. Se il rimborso non viene ritirato entro tre mesi da tale notifica, o comunque in tutti i casi in cui l'eccedenza NON superi i cinquanta euro (in questo caso i tre mesi partono dal pagamento), l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore (inps, agenzia delle entrate, comune, etc.) oppure allo Stato (entrate di bilancio), qualora il creditore non sia identificabile, destinando il 15% ad un'apposita' contabilita' speciale.</p><p>In questo caso resta ovviamente fermo il diritto di chiedere il rimborso delle somme pagate in piu' all'ente creditore o allo Stato, entro lo specifico termine di prescrizione.</p><p>Fonte: art.22 d.lgs.112/1999 cosi' modificato dal d.l.112/2008</p><p><a href="http://sosonline.aduc.it/scheda/cartella+esattoriale_13231.php" target="_blank">ADUC - Scheda Pratica - LA CARTELLA ESATTORIALE</a></p><p>+</p><p><a href="http://sosonline.aduc.it/scheda/tributi+locali+ICI+tarsu+tosap+nuove+regole+sugli_12779.php" target="_blank">ADUC - Scheda Pratica - TRIBUTI LOCALI (ICI, TARSU, TOSAP): NUOVE REGOLE SUGLI ACCERTAMENTI, SULLA RISCOSSIONE COATTIVA E SUI RIMBORSI</a></p><p>:daccordo:</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 34478, member: 7232"] Spero ti sia utile : SE SI PAGA TROPPO Nei casi in cui il debitore di una cartella esattoriale paghi per errore una cifra eccedente quella dovuta di almeno cinquanta euro, l'esattore (Equitalia) deve offire il rimborso tramite notifica di una comunicazione contenente le modalita' di restituzione, trattenendo le spese relative alla stessa notifica. Se il rimborso non viene ritirato entro tre mesi da tale notifica, o comunque in tutti i casi in cui l'eccedenza NON superi i cinquanta euro (in questo caso i tre mesi partono dal pagamento), l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore (inps, agenzia delle entrate, comune, etc.) oppure allo Stato (entrate di bilancio), qualora il creditore non sia identificabile, destinando il 15% ad un'apposita' contabilita' speciale. In questo caso resta ovviamente fermo il diritto di chiedere il rimborso delle somme pagate in piu' all'ente creditore o allo Stato, entro lo specifico termine di prescrizione. Fonte: art.22 d.lgs.112/1999 cosi' modificato dal d.l.112/2008 [url=http://sosonline.aduc.it/scheda/cartella+esattoriale_13231.php]ADUC - Scheda Pratica - LA CARTELLA ESATTORIALE[/url] + [url=http://sosonline.aduc.it/scheda/tributi+locali+ICI+tarsu+tosap+nuove+regole+sugli_12779.php]ADUC - Scheda Pratica - TRIBUTI LOCALI (ICI, TARSU, TOSAP): NUOVE REGOLE SUGLI ACCERTAMENTI, SULLA RISCOSSIONE COATTIVA E SUI RIMBORSI[/url] :daccordo: [/QUOTE]
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