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<blockquote data-quote="Baeuwa" data-source="post: 455422" data-attributes="member: 60056"><p>Buonasera, è la prima domanda che pongo nel forum e vorrei innanzitutto ringraziare tutti gli utenti che condividono le loro esperienze. </p><p></p><p>Mi trovo nella condizione di aver ereditato un contratto di affitto di un immobile a/2 con un contratto di tipo non abitativo (e già ci sarebbe da discutere...), è un contratto stipulato nel 1993 e vorrei sapere se l'art 1573 del cc è applicabile a questa tipologia di situazione, vista anche la cassazione (<em>Cassazione civile sez. III 31 gennaio 2006 n. 2137)</em> che a riguardo dichiara: </p><p></p><p><em>l'art. 1573 c.c. deve intendersi applicabile non solo quando sia stata pattuita sin dall'inizio una durata eccedente i trenta anni ma anche quando, pur pattuita una durata inferiore, sia stata in contratto altresì prevista la rinnovazione del rapporto per un numero indeterminato di volte, in quanto la pattuizione della rinnovazione è valida ed efficace soltanto nei limiti temporali del trentennio, altrimenti realizzandosi attraverso la pattuizione di successive rinnovazioni proprio ciò che la norma ha inteso escludere in occasione della prima stipulazione del rapporto, con conseguente elusione del divieto dalla stessa norma stabilito.</em></p><p></p><p>vi ringrazio per la risposta e vi auguro una buona giornata.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Baeuwa, post: 455422, member: 60056"] Buonasera, è la prima domanda che pongo nel forum e vorrei innanzitutto ringraziare tutti gli utenti che condividono le loro esperienze. Mi trovo nella condizione di aver ereditato un contratto di affitto di un immobile a/2 con un contratto di tipo non abitativo (e già ci sarebbe da discutere...), è un contratto stipulato nel 1993 e vorrei sapere se l'art 1573 del cc è applicabile a questa tipologia di situazione, vista anche la cassazione ([I]Cassazione civile sez. III 31 gennaio 2006 n. 2137)[/I] che a riguardo dichiara: [I]l'art. 1573 c.c. deve intendersi applicabile non solo quando sia stata pattuita sin dall'inizio una durata eccedente i trenta anni ma anche quando, pur pattuita una durata inferiore, sia stata in contratto altresì prevista la rinnovazione del rapporto per un numero indeterminato di volte, in quanto la pattuizione della rinnovazione è valida ed efficace soltanto nei limiti temporali del trentennio, altrimenti realizzandosi attraverso la pattuizione di successive rinnovazioni proprio ciò che la norma ha inteso escludere in occasione della prima stipulazione del rapporto, con conseguente elusione del divieto dalla stessa norma stabilito.[/I] vi ringrazio per la risposta e vi auguro una buona giornata. [/QUOTE]
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